E’  terminato il periodo transitorio di sei mesi previsto dal Testo Unico sull’apprendistato (Dlgs 167/2011) per adeguare la vecchia disciplina alle nuove disposizioni previste dal legislatore (25 ottobre 2011 – 25 aprile 2012).

Dal 26 aprile 2012, non sarà più possibile assumere gli apprendisti sulla base delle norme del “vecchio apprendistato” , ma troveranno applicazione solamente le disposizioni della nuova disciplina.

Dunque, verranno definitivamente abrogate le precedenti disposizioni normative di cui alla Legge n. 25/1955, agli articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987, all’articolo 16 della Legge n. 196/1997 e agli articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003, e le nuove assunzioni con contratto di apprendistato potranno avvenire solo nei casi in cui la contrattazione collettiva e/o la legislazione regionale – a seconda della tipologia di apprendistato – abbiano emanato i provvedimenti di loro competenza.

È evidente, però, che il periodo transitorio di sei mesi previsto dal Dlgs 161/2011 non è stato sufficiente affinchè tutte le parti riuscissero a concludere accordi in grado di recepire le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sull’apprendistato. Fino alla fine si è, quindi, sperato in una proroga, dato che dalla data del 26 aprile in poi in tutti quei comparti in cui manca la relativa regolamentazione, non sarà più possibile fare ricorso a questa tipologia contrattuale.

A pochissimi giorni dallo scadere del periodo transitorio anche il settore Industria ha raggiunto l’accordo sull’apprendistato: Confindustria, infatti, ha sottoscritto, l’accordo interconfederale che regola il nuovo apprendistato con tre delle sigle sindacali più rappresentative (Cgil, Cisl, Uil), andando così ad aggiungersi alla lista dei settori produttivi che hanno già l’accordo: Commercio, Turismo, Cooperative, Studi professionali e Somministrazione. Per quanto riguarda il settore Artigianato, si resta in attesa di una imminente intesa.

Fonte:
www.artigiani.tn.it