Entro il 31 marzo i sostituti d’imposta devono presentare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4.

A decorrere dal periodo d’imposta 2012 è, infatti, diventata obbligatoria la procedura prevista dal D.M. 63/2007 che ha introdotto rilevanti novità in merito al flusso delle informazioni tra il CAF e l’Agenzia delle Entrate

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Enti che non svolgono attività commerciali

Non sono tenuti a tale adempimento:

  • i sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011, 2012 e 2013;
  • l’INPS e i sostituti d’imposta che si avvalgono del service postale tesoro del MEF.

Modalità di esecuzione

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati. Per tal ragione i sostituti d’imposta sono chiamati alla presentazione del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, per comunicare l’indirizzo telematico dove ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4. Tale comunicazione deve contenere:

  • l’utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
  • l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica

I sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamenteo tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322, entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.

Da ricordare..

Devono provvedere all’adempimento tutti i sostituti d’imposta, tranne quelli che hanno già inviato il modello negli anni passati e non devono variare i dati già comunicati. Tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dell’INPS e dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Poiché tali sostituti, come negli anni scorsi, utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.