Datori di lavoro ed enti pensionistici hanno tempo fino al prossimo 15 aprile per trasmettere il modello Cso per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Ancora tre settimane a disposizione dei sostituti d’imposta per comunicare la sede telematica dove ricevere i risultati contabili dei 730, necessari per svolgere le relative operazioni di conguaglio.

La risoluzione n. 33/E del 25 marzo 2015 fissa infatti a mercoledì 15 aprile l’ultimo giorno utile per segnalare l’indirizzo presso il quale l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i risultati che scaturiscono dall’elaborazione dei 730.
Eventuali variazioni dei dati, invece, potranno essere comunicate entro il 25 maggio; le modifiche pervenute oltre quel termine saranno prese in considerazione per le dichiarazioni presentate nel 2016.

La risoluzione ricorda che, in base al “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014), i sostituti d’imposta, entro il 9 marzo scorso (la scadenza ordinaria del 7 cadeva di sabato), avrebbero dovuto inviare, insieme alle Certificazioni uniche, anche la comunicazione della sede telematica utilizzando il quadro Ct. L’adempimento riguardava i soli sostituti che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Poiché poi era possibile correggere eventuali errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo (quindi, entro il 12 marzo), viene precisato che, nel caso di più invii, sono presi in considerazione i dati contenuti nel quadro Ct dell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo. Le certificazioni trasmesse successivamente, invece, non sono utilizzate né per elaborare la dichiarazione precompilata né per l’eventuale comunicazione della sede telematica.

Pertanto, i sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello disponibile dal 2011, non hanno trasmesso il quadro Ct o l’hanno fatto dopo il 12 marzo, possono ancora comunicare – fino al 15 aprile – la sede telematica, attraverso il modello Cso, approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013 (va utilizzato anche dai sostituti d’imposta che devono comunicare variazioni).
Nel modello bisogna riportare il numero di protocollo dell’ultimo 770 semplificato presentato nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione e, in caso di comunicazione di variazione dei dati, il numero di protocollo attribuito alla comunicazione trasmessa che si intende cambiare. Entrambe le informazioni sono rilevabili dalle ricevute di trasmissione e disponibili nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta.

II modello Cso deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Antonio Iazzetta su fiscooggi.it

 

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