Con Risoluzione 3 marzo 2011, n. 25, l’Agenzia delle Entrate, stabilisce la deducibilità del contributo integrativo, finalizzato al conseguimento del diritto alla pensione, volontariamente versato ad una Cassa previdenza da parte di un professionista che ha cessato la sua attività di lavoro autonomo.

Secondo l’Agenzia, infatti, i contributi integrativi volontari versati dagli ex professionisti sono equiparabili ai contributi integrativi minimi, e pertanto deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett e), D.P.R. n. 917/86.