La legge ha istituito per quest’anno una nuova festività nazionale il cui trattamento è legato a quello di una festività soppressa. Un ampio excursus tra le regolamentazioni di categoria evidenzia le diverse soluzioni adottate nel settore privato e le difficoltà applicative che ne possono derivare
Il 17 marzo 2011 è stato dichiarato festa nazionale, celebrativa del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, dall’art. 7-bis, D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100. Il decreto istitutivo non contiene però alcuna indicazione sul trattamento da riconoscere ai lavoratori.
La lacuna viene ora colmata dal D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, che stabilisce nei primi due commi dell’art. 1 che:
– limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 (che reca l’elenco delle festività e dispone l’osservanza dell’orario festivo ed il conseguente divieto di compiere determinati atti giuridici) e 4 (che prevede l’obbligo di esporre la bandiera negli edifici pubblici) della legge 27 maggio 1949, n. 260;
– all’indicata ricorrenza si applicano, in via sostitutiva, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre.
Non richiamando l’art. 5 della L. n. 260, il D.L. n. 5 ha inteso quindi escludere l’applicazione alla nuova festività del trattamento spettante in via ordinaria per questa tipologia di ricorrenze e prevedere invece una disciplina specifica e del tutto peculiare, basata sul “trasferimento” al 17 marzo del trattamento che i datori di lavoro avrebbero altrimenti attribuito, per quest’anno, ai dipendenti in relazione alla festività soppressa del 4 novembre.
Poiché tale ultimo trattamento non è contemplato dalla legge (la L. 5 marzo 1977, n. 54, si è limitata a disporre la soppressione di alcune festività religiose e civili, fra le quali il 4 novembre), esso deve essere ricavato dai contratti collettivi che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia.
Aziende industriali
A) Settori che prevedono l’erogazione del compenso per festività coincidente con domenica
La maggior parte dei contratti collettivi di categoria prevedono, sulla falsariga di quanto disposto in via transitoria dall’accordo interconfederale stipulato il 26 gennaio 1977, che in occasione della giornata del 4 novembre i lavoratori hanno diritto di ricevere una quota aggiuntiva di retribuzione corrispondente al trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.
A seconda della formulazione utilizzata dalle singole clausole contrattuali, la quota aggiuntiva può essere costituita da un compenso pari a 6,66 ovvero a 8 quote orarie di retribuzione.
Questo tipo di regolamentazione è presente ad esempio nei c.c.n.l. dei comparti: alimentari, carta, cemento, ceramica (Assopiastrelle), ceramica e abrasivi (settore del contratto per le industrie chimiche e chimico farmaceutiche), edilizia, editori e stampatori di giornali, gomma e plastica, grafici ed editoriali, lapidei, laterizi, metalmeccanica, miniere, telecomunicazioni, vetro.
E’ appena il caso di rilevare che il “trasferimento” al 17 marzo della quota aggiuntiva corrisposta per il 4 novembre, se garantisce ai lavoratori la sostanziale invarianza del trattamento economico nell’anno, grava le aziende dell’onere conseguente al minor numero di ore lavorate.
B) Settori che prevedono l’utilizzo di riposi retribuiti
Nel comparto dell’industria tessile (es. tessili-abbigliamento, lavanderie, pelli e cuoio) il trattamento già attribuito per l’ex festività del 4 novembre viene ora erogato a fronte dei riposi per riduzione annua dell’orario di lavoro. Analoga previsione è contenuta nel c.c.n.l. per le aziende del legno e arredamento.
Applicando il criterio indicato dal D.L. n. 5, il godimento della festività del 17 marzo sarà perciò compensato da corrispondenti quote retributive scomputate dal monte ore dei permessi per riduzione di orario.
Le aziende chimiche e chimico-farmaceutiche concedono, a fronte delle ex festività abolite, un giorno di permesso retribuito in più (5 giorni = 40 ore) rispetto alla misura ordinariamente attribuita negli altri settori (4 giorni = 32 ore).
Si può presumere che la giornata aggiuntiva sostituisca il mancato riconoscimento a livello contrattuale di un trattamento specifico per il 4 novembre: il 17 marzo sarà retribuito utilizzando la quinta giornata di permesso.
C) Particolarità
Un caso particolare è rappresentato dal recentissimo (26 gennaio 2011) rinnovo per il settore autotrasporto/logistica che ha soppresso il compenso per il 4 novembre sostituendolo, per i lavoratori in forza alla data della stipula, con l’erogazione mensile di un elemento distinto della retribuzione parametrato per livelli.
Si apre quindi il problema – risolvibile, al momento, solo in via equitativa – del trattamento da corrispondere per la festività del 17 marzo ai lavoratori di nuova assunzione, per i quali non è possibile rintracciare nel contratto collettivo alcun “effetto economico”, per riprendere la formulazione del D.L. n. 5, collegato all’ex festività del 4 novembre.
Aziende artigiane
I contratti collettivi che riguardano le aziende artigiane prevedono generalmente l’erogazione nel mese di novembre di una quota di retribuzione aggiuntiva, corrispondente al compenso per le festività coincidenti con la domenica (es. acconciatura ed estetica, alimentari, ceramica, chimici-gomma-vetro, edili, legno e arredamento, metalmeccanici, tessili). Valgono pertanto le considerazioni svolte sopra sub a).
Altri settori
Anche nel comparto del terziario-distribuzione-servizi (Confcommercio) il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Per il turismo (Confcommercio) la disciplina è in parte diversa, in quanto è espressamente stabilito che il lavoratore che non presta servizio il 4 novembre riceve la normale retribuzione mensile senza alcuna detrazione, mentre al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale deve essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Si tratta di criteri perfettamente adattabili al 17 marzo. Nei contratti collettivi relativi alle aziende del credito e assicurative (personale amministrativo) è prevista la concessione, a fronte delle festività soppresse, di permessi giornalieri retribuiti (vedi le considerazioni svolte sopra sub b).
Per le agenzie di assicurazione l’ex festività del 4 novembre va retribuita con la quota aggiuntiva. Agli operai ed agli impiegati delle aziende agricole viene applicato il trattamento relativo alle festività nazionali coincidenti con la domenica.
Rapporti di lavoro non tutelati da contratto collettivo
La scelta del legislatore di regolare il trattamento del 17 marzo attraverso un rinvio (nella sostanza, se non nella forma) alla contrattazione collettiva non consente, allo stato e in attesa di eventuali modifiche al testo del decreto in sede di conversione in legge, di ricavare un criterio valido per i rapporti di lavoro intrattenuti con datori di lavoro non obbligati all’applicazione di un determinato contratto collettivo.
E ciò in tutti i casi in cui tali datori non abbiano in precedenza comunque riconosciuto ai dipendenti un trattamento particolare in relazione all’ex festività del 4 novembre.
Fonte: Il Quotidiano Ipsoa