L’INPS, con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’una tantum di 40,00 euro, prevista dal rinnovo del 9 luglio 2010 del CCNL dell’industria tessile/abbigliamento/moda, corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2010 e commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2010. Nel particolare, in riferimento alle prestazioni economiche di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale, tale importo non va preso in considerazione nel periodo di corresponsione, ma deve essere conteggiato nei limiti del pro quota riferito al mese interessato.
L’INPS evidenzia che le aziende devono ricalcolare detti emolumenti sui mesi di competenza e riliquidare le prestazioni calcolate nel periodo interessato. Eventuali crediti maturati andranno conguagliati secondo le modalità stabilite nella Circolare INPS n. 127/1991.