La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il Parere n. 8 del 4 aprile 2011, ha chiarito che, al fine della possibilità di fruire della detassazione del 10%, relativamente a somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, il periodo da prendere a riferimento sarà quello indicato dai rispettivi accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Nello specifico è stato sottolineato il fondamentale aspetto in base al quale la decorrenza temporale ai fini della fruizione del beneficio potrà legittimamente riferirsi ad un momento anteriore alla data di stipula del singolo accordo, fermo restando la limitazione al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011. Tale scelta trova il suo fondamento nella formulazione dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, il quale lascia ampia delega alle previsioni delle parti sociali.

Fonte: Seac