Confcommercio, insieme alla Fisascat Cisl e alla Uiltucs Uil, ha definitivamente sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del Terziario di mercato, Distribuzione e servizi che interessa oltre due milioni di lavoratori. Con la sottoscrizione odierna sono state confermate le disposizioni in merito al recupero della produttività, come pure alla lotta all’assenteismo per malattia con un lieve correttivo che migliora il trattamento economico originariamente previsto nell’ipotesi di accordo del 26 Febbraio. Sono state altresì confermate le disposizioni in materia di collegato lavoro ed è stato approvato il regolamento per la certificazione dei rapporti di lavoro. “La firma definitiva dell’accordo – ha dichiarato Francesco Rivolta, Direttore Generale di Confcommercio – conferma la volontà delle parti firmatarie di sostenere la ripresa delle aziende del terziario di mercato, Distribuzione e servizi con uno strumento che contenga le necessarie compatibilità a livello economico ma anche una forte spinta innovativa al sostegno della produttività, del II livello di contrattazione e del sistema di bilateralità e di welfare contrattuale”. “Purtroppo – ha osservato Rivolta – dobbiamo constatare come, nonostante i ripetuti richiami alla riflessione nel periodo che le parti si sono date per i necessari approfondimenti dal 26 febbraio ad oggi, la Filcams Cgil ha ritenuto di confermare la propria estraneità alla positiva conclusione del negoziato”. Proprio la Filcams-Cgil in una sottolinea di “non riconoscere la sigla del contratto terziario-distribuzione-servizi, che ‘ratifica’ l’accordo separato del 26 febbraio tra Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil”. Secondo il segretario generale, Franco Martini, “siamo di fronte a una conclusione del tutto arbitraria del negoziato per il rinnovo del contratto di settore, resa possibile dall’assenza di regole in materia dirappresentativita’ dei soggetti contrattuali e dal mancato rispetto della piu’ elementare norma democratica, il voto delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Aggiornamento

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo accordo:
1) Classificazione: doveranno concludersi entro la durata di vigenza del nuovo contratto i lavori della Commissione congiunta, chiamata a determinare le numerose questioni concernenti la struttura futura del CCNL nella sua articolazione tra parte generale e parti speciali, nonché questioni classificatorie
2) Bilateralità e welfare contrattuale:
– è stato precisato il carattere obbligatorio dei contributi dovuti a EST e quantificato in 15 euro per 14 mensilità l’importo da corrispondere al lavoratore in caso di mancata adesione ad EST da parte dell’impresa.
– è stato precisato il carattere dell’importo e.d.r. dello 0,30% dovuto al lavoratore in caso di mancata adesione all’Ente Bilaterale da parte dell’azienda.
– è stata approntata una norma di salvaguardia anche in relazione al fondo SANIMPRESA operante su Roma e provincia.
– è stato precisato, anche con riferimento al QuAS, il carattere obbligatorio dei versamenti e la quantificazione dell’importo da corrispondere al Quadro in caso di mancata iscrizione da parte dell’azienda, pari a 35 euro per 14 mensilità.
3) Conciliazione e arbitrato: sono state apportate modifiche all’articolato (art. 37bis e 37ter) ed è stata definita una bozza di regolamento quadro per le commissioni di certificazione da istituirsi presso gli Enti Bilaterali.
4) Apprendistato:
– i permessi retribuiti, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, matureranno per il lavoratore, decorsi 48 mesi dalla data di prima assunzione
– per i cittadini stranieri extra-Unione Europea viene prevista l’estensione dell’apprendistato di ulteriori 12 mesi rispetto alle durate previste per i diversi livelli di inquadramento purché il piano formativo preveda specificatamente iniziative destinate all’apprendimento o perfezionamento della lingua italiana.
5) Turni e nastri orari: è stata prevista la possibilità di raggiungere intese al secondo livello di contrattazione.
6) Malattia:
– la decorrenza del computo degli eventi morbosi ai fini del riconoscimento della carenza è il 1° aprile 2011;
– la percentuale di copertura della carenza per il terzo evento di malattia è stata portata dal 50% al 66%;
– ai fini del riconoscimento della carenza, sono stati esclusi dal computo degli eventi morbosi, tutti gli eventi intervenuti a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice.
– in caso di prolungamento o di ricaduta della malattia non si dà luogo ad un ulteriore computo dell’evento morboso, trattandosi di evento unico;
– vendono attribuiti compiti di monitoraggio all’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario;
– il rinvio per le eventuali controversie alle norme di legge ed a quelle previste dal presente contratto in materia di conciliazione e arbitrato;
– integrata la norma sulle modalità di giustificazione delle assenze alla luce delle modifiche delle procedure INPS;
7) Operatori di vendita (ex rappresentanti e piazzisti): sono stati rivalutati i massimali assicurativi in caso di morte o invalidità permanente e rettificati gli importi della retribuzione:

Livelli

1.1.2011

1.9.2011

1.4.2012

1.10.2012

1.4.2013

1.10.2013

I Categoria

879,27

891,55

905,71

920,81

935,91

951,01

II Categoria

736,58

746,88

758,76

771,44

784,12

796,8