Con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.
Nello specifico i giudici hanno ritenuto di dover chiarire che alla luce della volontà normativa, volta a tutelare la salute della lavoratrice e del bambino, il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data del parto in tutti quei casi in cui il neonato, avendo visto la luce prematuramente rispetto ai cicli normali, non venga affidato alle cure della madre, ma sia costretto a rimanere per periodi medio lunghi in apposita struttura sanitaria. In tutti tali ultimi casi la decorrenza del congedo dovrà essere computata a partire dal giorno in cui il bambino viene affidato alle cure della madre.