Roma, 03-05-2011
Messaggio n. 9970
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OGGETTO: | giornata festiva del 25 aprile – criteri di erogazione dell’indennità di malattia e maternità |
Come noto, gli addetti al commercio con qualifica di impiegati hanno diritto alle indennità in oggetto per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali cadenti di domenica (vedi circolare 134368 del 28.01.1981).
Tale esclusione deriva dal fatto che, qualora la festività infrasettimanale coincida con la domenica, al lavoratore è comunque garantita per tale giornata una retribuzione aggiuntiva (di importo pari o superiore all’importo dell’indennità) a carico del datore di lavoro.
Tanto premesso, considerato che nell’anno in corso la giornata del 25 aprile vede la casuale coincidenza dell’Anniversario della liberazione con il Lunedì dopo Pasqua (ossia di due festività nazionali infrasettimanali), si rendono necessari chiarimenti in ordine ai criteri di erogazione delle indennità di malattia e maternità in coincidenza di tale giornata.
In particolare, la giornata del 25 aprile 2011 va indennizzata a condizione che, in coincidenza di tale giornata, il datore di lavoro non sia tenuto (contrattualmente) a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione aggiuntiva. Viceversa, ossia qualora il lavoratore abbia diritto a percepire il trattamento retributivo a carico del datore di lavoro, l’indennità non va corrisposta.
Riguardo alla domenica di Pasqua (da considerarsi alla stregua delle altre domeniche) si conferma il diritto all’indennità di malattia (o maternità) a carico dell’Istituto .
Il Direttore Centrale
Ruggero Golino
Commenti di Redazione
Ai lavoratori che:
- hanno riposato nella giornata del 25 aprile 2011, verrà riconosciuta la normale retribuzione, con l’aggiunta di 1/26 (o la diversa quota giornaliera stabilita dal CCNL applicato) per i lavoratori mensilizzati, ovvero le ore lavorate per i lavoratori orari;
- hanno prestato la loro attività il giorno 25 aprile 2011, verrà riconosciuta la normale retribuzione, con l’aggiunta di 1/26 (o la diversa quota giornaliera stabilita dal CCNL applicato) per i lavoratori mensilizzati ovvero le ore lavorate per i lavoratori orari nonché il trattamento previsto dal CCNL con riferimento al lavoro straordinario festivo.