L’INPS ha aggiornato il documento tecnico per la compilazione dei flussi UNIEMENS. La nuova versione (release 1.2.2.) rende obbligatoria l’indicazione dell’unita’ operativa a partire dalle paghe di aprile 2011. Per unita’ operativa si intende il luogo ove viene svolta in modo stabile l’attivita’ lavorativa di uno o piu’dipendenti.

Con la versione 1.2.2 di UNIEMENS individuale è stato introdotto il nuovo elemento “UnitaOperativa” nella “DenunciaIndividuale” del lavoratore dipendente.

L’unità operativa è intesa come luogo ove viene svolta in modo stabile l’attività del lavoratore ed è strettamente collegata all’accentramento contributivo.

La circolare INPS del 31 dicembre 2010, n. 172, ha infatti stabilito il principio dell’unicità della posizione contributiva: il datore di lavoro, pur in presenza di una pluralità di unità operative, è tenuto a concentrare la gestione degli adempimenti contributivi su di un’unica posizione contributiva, ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti dall’Istituto.

Distinte posizioni aziendali (quindi, numeri di matricola diversi) sono ancora ammesse nei seguenti casi:

– il datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi, o che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

– le imprese armatoriali, con particolare riferimento al personale marittimo imbarcato costituente l’equipaggio;

– le imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;

– le agenzie di somministrazione, tenute ad avere posizioni distinte per il personale interno e per i lavoratori somministrati.

I datori di lavoro, già in possesso di più matricole con classificazioni omogenee, hanno la possibilità di richiedere la costituzione dell’accentramento contributivo.

L’eventuale accoglimento della domanda da parte dell’Istituto comporta la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta.

Il datore di lavoro in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, che intende aprire una nuova unità operativa, non è più tenuto a richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva: è sufficiente, infatti, comunicare all’INPS l’apertura dell’unità operativa utilizzando la posizione contributiva già in essere.

Ad ogni unità operativa il servizio web dell’INPS assegna un numero progressivo identificativo.

L’indicazione di tale numero nell’elemento “UnitaOperativa” è obbligatoria dalle denunce di competenza del mese di aprile 2011: i datori di lavoro che non hanno indicato l’unità operativa nelle denunce di competenza dei primi mesi dell’anno non sono tenuti a ripresentare i flussi telematici con l’indicazione di questo nuovo dato.

La “sede principale” è individuata come “0” (zero) e può essere omessa nel file UNIEMENS; anche nel caso di unica unità operativa esistente l’utente potrà, indifferentemente, indicare “zero” o non riportare l’elemento.

Nel caso di cambio di unità operativa nel corso del mese da parte del singolo lavoratore, il datore di lavoro non dovrà presentare due denunce individuali: sarà sufficiente indicare l’ultima unità operativa ove è stato impiegato il lavoratore. Il software di controllo dell’INPS verificherà anche il valore inserito nell’elemento “UnitaOperativa”: se tale valore non sarà presente negli archivi dell’Istituto il flusso UNIEMENS individuale sarà scartato (non sarà, quindi, un errore “forzabile”).

L’elemento “UnitaOperativa” è stato inserito anche nel nodo “MesePrecedente”, con il quale possono essere modificati dati che non hanno valenza contributiva relativi a mesi precedenti rispetto alla denuncia corrente.

Tra le novità dell’ultimo documento tecnico si segnala l’inserimento:

– delle nuove causali “1E” (cessazione della contribuzione figurativa correlata per i dipendenti FS) e “2E” (cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti FS ed accesso al Fondo di Solidarietà, con conseguente inizio di contribuzione figurativa correlata) nell’elemento “TipoCessazione”;

– dei codici “EF”, “EN” e “ME” in “TipoLavoratore”;

– del nuovo codice fondo interprofessionale “FGRI” (FOND.AGRI).

 

Andrea Barone  su IPSOA.IT