Il 24 novembre 2010 entrano in vigore quasi tutte le disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) salvo quelle per la cui realizzazione è richiesta una delega legislativa o viene differita l’applicazione come nel caso della clausola compromissoria nel rapporto di lavoro.
Pertanto da tale data si applicheranno tra l’altro:
– le nuove regole e le nuove misure per l’applicazione della maxisanzione;
– le nuove sanzioni in materia di orario di lavoro riferite alle violazioni commesse dal 24 novembre in poi;
– il tentativo di conciliazione facoltativa e il nuovo arbitrato irrituale come composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso giudiziale;
– l’obbligo per il lavoratore che ha ricevuto una comunicazione di licenziamento dal 24 novembre di impugnarlo nei 60 giorni successivi anche in via stragiudiziale, salvo doverlo poi ricorrere davanti al giudice o proporre la conciliazione o arbitrato nei successivi 270 giorni; per i lavoratori che hanno stipulato contratti a termine già conclusi alla data del 24 novembre 2010 decorrono i 60 giorni per l’impugnazione del contratto ritenuto nullo al fine di chiederne la conversione a tempo indeterminato, a cui seguiranno 270 giorni di tempo per ricorrere o proporre la conciliazione /arbitrato;
– le nuove condizioni per accedere ai tre giorni di permesso indennizzati per assistere portatori di handicap grave e per chiedere il trasferimento di sede di lavoro.