Approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema del decreto legislativo su permessi e congedi presentato dai ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, che modifica l’art. 33 della L. 104/1992 : il testo attua la delega del collegato lavoro (L.183/2010) per il «riordino e la riduzione delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato», al fine di  renderne più trasparente l’utilizzo e ridurne gli abusi.

Queste le principali novità:

  • congedo di maternità: in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
  • congedo parentale: i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori»;
  • congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione chesi tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta); se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto.
    Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa.
      FONTE: diritto.it