L’INPS, con il messaggio n. 14490 del 12 luglio 2011, ha fornito le prime indicazioni utili in riferimento alle novità legislative introdotte dal D.L. n. 98/2011 sulla stabilizzazione finanziaria.
In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:
– è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero le cui attività non sono soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Sono fatti salvi i versamenti effettuati antecedentemente al momento di entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica (art. 18, comma 12);
– a decorrere dall’1.5.2011, è previsto l’obbligo della contribuzione di malattia anche per quei datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia; la disposizione in esame modifica, altresì, il testo del primo comma dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, facendo salvo il versamento della contribuzione di malattia fatto dai datori di lavoro come retro individuati sino all’1 maggio 2011 (art. 18, comma 16);
– la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto (art. 18, comma 18);
– anche per l’anno 2012, è previsto uno sgravio dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro, sia dal lavoratore, per tutte quelle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’Accordo interconfederale 28.6.2011 stipulato tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl (art. 26);
– per i processi in materia previdenziale, nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31.12.2010 e il cui valore non superi complessivamente € 500,00, è prevista l’estinzione ope legis, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.