Tassabili le somme corrisposte ad un dipendente per interessi e rivalutazione degli arretrati delle retribuzioni in quanto inerenti il rapporto di lavoro. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, “Questi costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell’art. 6 del d.P.R n. 917 del 1986 (così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dall’art. 1 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 1994), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d’incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili” (cass. 15873/2009; conf. 27902/2009, 5575/2011)”.
Fonte: Fisco e Diritto