Disciplina del nuovo apprendistato; valorizzazione della contrattazione di secondo livello; possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie; tutele anche per i collaboratori; possibilità di job on call; contratti a termine per gli universitari. Sono le principali novità del contratto di lavoro per gli studi professionali, siglato ieri tra Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che cercano di dare strumenti flessibili per l’occupazione dei giovani nelle libere professioni.
La firma della confederazione guidata da Gaetano Stella anticipa la sottoscrizione delle altre due confederazioni sindacali che rappresentano i professionisti datori di lavoro, Confedertecnica e Cipa. La Cgil ha firmato l’accordo – comprensivo della regolamentazione su apprendistato e contrattazione di secondo livello – con l’eccezione del protocollo che riguarda l’arbitrato.
Il rinnovo del Ccnl degli studi vale dall’ottobre 2010 al settembre 2013. Le retribuzioni erano ferme al 30 settembre 2010. È prevista una progressione che comprende sei aumenti. Due di questi riguardano periodi pregressi (si veda tabella pubblicata a lato). A regime, per il terzo livello è fissato un aumento di 87,50 euro. Il pagamento degli arretrati (che interesserà solo i lavoratori in forza al 1°ottobre 2011) verrà eseguito in due rate; la prima a novembre 2011 e sarà pari al 60% degli arretrati delle mensilità precedenti. La seconda rata, pari al 40%, dovrà – invece – essere corrisposta a febbraio.
Poiché il rinnovo contrattuale viene reso noto a novembre, si ritiene che nella retribuzione di questo mese si debba erogare anche l’arretrato di ottobre. Molti studi professionali, però, potrebbero aver già compilato i cedolini paga di novembre e quindi la “regolarizzazione” slitterebbe a dicembre. In tal caso, le quote arretrate saranno due: quelle di ottobre e di novembre che si andranno ad aggiungere alla prima rata degli arretrati (60%). Su queste somme si potrà applicare la tassazione separata. Va rilevato che quando nell’accordo si elencano gli aumenti retributivi complessivi, si afferma che gli stessi non sono assorbibili. Tuttavia, nella parte in cui si regolamentano gli arretrati, si prevede che «saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all’articolo 117». Poiché questo articolo indica che la retribuzione normale mensile è composta da paga base tabellare conglobata (compreso il finanziamento dell’ente bilaterale), scatti, assegno “ad personam” e superminimo, è ragionevole ritenere che il raffronto tra i valori contrattuali e le retribuzioni dell’epoca (per verificare il diritto all’arretrato) debba essere eseguito tenendo anche conto degli incrementi della retribuzioni disposti volontariamente dal datore di datore di lavoro, nel periodo di carenza contrattuale, a titolo di superminimo o ad personam.
Quanto agli altri istituti contrattuali è previsto un adeguamento dei contributi collegati a Cadiprof, che cura l’assistenza sanitaria integrativa: si passa da 13 a 14 euro da ottobre 2011 e a 15 dal 1° settembre 2013.
Per l’ente bilaterale Ebipro è previsto un contributo di 4 euro (di cui 2 a carico del lavoratore). In linea con l’orientamento del ministero del Lavoro, se il datore non aderisce a Cadiprof e a Ebipro deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di 22 euro per 14 mensilità, non riproporzionabile per i part time. Regolamentato anche l’elemento economico di garanzia che entrerà in gioco se entro il 30 settembre 2013 non verrà definito un accordo di rinnovo contrattuale di secondo livello. In tal caso i lavoratori in forza da almeno sei mesi al 1° ottobre 2013, avranno diritto all’una tantum da 80 a 100 euro in funzione del livello.
30 novembre 2011
di Maria Carla De Cesari e Giuseppe Maccarone
Fonte: www.ilsole24ore.com
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