La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28881 del 27 dicembre 2011, ha chiarito che il principio di omnicomprensività stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile, in base al quale ai fini del calcolo del TFR devono essere prese in considerazione tutte le voci di retribuzione, può essere derogato da specifiche pattuizioni contenute nel CCNL.
Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che rappresenta una materia del tutto disponibile da parte della contrattazione collettiva, quella in materia di base di calcolo per la commisurazione del TFR. L’unico requisito imprescindibile è che la limitazione della base di calcolo derivi da una deroga espressa in modo chiaro.