La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.L.vo n. 81/2008, e successive integrazioni e modificazioni.
In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
La principali novità introdotta dalla circolare di Sacconi è l’inserimento della valutazione dei rischi tradizionali, ma anche di quelli «immateriali». Tra i fattori di stress che dovranno essere valutati sono i ritmi e il carico di lavoro, i conflitti coi colleghi, i turni e i percorsi necessari per fare carriere, sia nell’ambito lavorativo pubblico e privato. E’ stata formata una commissione di esperti del governo, delle Regioni e delle parti sociali per stabilire il metodo col quale individuare questa nuova categoria di rischi,definendo un percorso, «che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo» al quale dovranno attenersi «tutti i datori di lavoro». Per prima cosa, la circolare definisce che cosa è lo stress lavoro-correlato come la «condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro». Tuttavia, puntualizza il ministero che lo stress da considerare è solo quello causato da «fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro». Non bisogna insomma far confusione con motivi personali o familiari di stress. Inoltre la circolare indica che la valutazione va fatta su gruppi di lavoratori esposti in maniera omogenea allo stress e non sul singolo, e che questa debba essere fatta in due fasi. La prima obbligatoria rileva gli indicatori oggettivi e verificabili di vario tipo. Se non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà solo darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio e prevedere un piano di monitoraggio. Se invece risultano fattori di stress, si passa alla seconda fase. In prima istanza si devono adottare gli opportuni interventi correttivi e poi, se la situazione non dovesse migliorare, si passa ad una valutazione approfondita, utilizzando questionari, focus group e interviste. Per le imprese che hanno fino a 5 lavoratori la procedura è più snella, sono utile anche semplici incontri tra datore di lavoro e dipendenti.
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