Circolare INPS n. 20 del 08/02/2012
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 1.117,54 | 1.052,28 |
Superiore 2014,77 | Alto | 1.343,18 | 1.264,74 |
3. Indennità di mobilità.
Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Indennità di mobilità | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.
5. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 25 del 4/2/2011 (euro 906,80 ed euro 1.089,89).
6. Assegno per attività socialmente utili.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00 .Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
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