Ai fini della non imponibilità, il datore di lavoro non deve produrre un documento specifico per ogni dipendente, su base giornaliera
L’onere probatorio del datore di lavoro che invoca l’esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto documentando tali somme con l’indicazione del mese di riferimento, dei chilometri percorsi nel mese, del tipo di automezzo usato dal dipendente e dell’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI.
Non occorre, dunque, che venga prodotta un’esauriente e specifica scheda per ciascun dipendente, contenente l’analitica indicazione dei viaggi compiuti su base giornaliera, la località di partenza e di destinazione, con la specifica elencazione dei clienti visitati e il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Questo interessante principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2419 del 20 febbraio 2012.
Nel caso di specie, una società operante nel settore dell’informatica era destinataria di alcune cartelle esattoriali emesse dall’INPS per contributi omessi tra il 1996 e il 2001.
Tali cartelle esattoriali traevano origine da due verbali di accertamento a seguito dei quali si contestava l’erogazione di importi mensili ad alcuni dipendenti a titolo di rimborsi spese per spostamenti chilometrici con proprie autovetture che, secondo l’Istituto previdenziale, non erano mai avvenuti.
In più, l’INPS contestava all’azienda di aver predisposto una modulistica aziendale non esaustiva che, pur documentando chilometri percorsi, tipo di automezzo usato e costo chilometrico, non documentava le date di riferimento dei rimborsi – i viaggi giornalmente effettuati – i chilometri percorsi per singolo viaggio, le località di partenza e di destinazione, il nominativo del cliente.
Alla luce di ciò, l’Istituto previdenziale aveva ritenuto che gli importi corrisposti dovessero essere computati nella base imponibile fiscale e previdenziale, proprio in ragione della predetta documentazione non esaustiva e che, soprattutto, l’onere della prova circa l’esclusione di tali somme dalla base imponibile contributiva fosse a carico del datore.
Tale posizione viene in seguito confermata dai giudici di merito, i quali affermano che ilrimborso spese rientra nell’esonero contributivo solo se documentato in modo specifico e analitico, in modo da consentire all’ente impositivo la verifica dell’effettività delle spese sostenute dal dipendente. Quindi, per i giudici d’appello, l’azienda non avrebbe in questo caso adeguatamente provato che gli importi mensilmente corrisposti ai dipendenti costituissero veri e propri rimborsi chilometrici a fronte delle spese da questi sostenute nell’effettuare viaggi presso i clienti, in esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore ricorre per Cassazione, denunciando la falsa applicazione degli artt. 12 della L. 153/1969, 3 e 6 del DLgs. 314/1997, relativi alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, affermando che i giudici di merito avrebbero condizionato l’esonero contributivo dei rimborsi chilometrici ad adempimenti documentali non richiestida alcuna previsione normativa. Inoltre, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova), con riferimento alle modalità indicate dalla Corte territoriale per l’assolvimento dell’onere probatorio in merito all’inclusione o meno nell’imponibile contributivo dei rimborsi a piè di lista.
Per la Corte di Cassazione, i motivi di ricorso sono meritevoli di accoglimento.
I giudici di legittimità fanno osservare che, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, il legislatore ha sempre previsto l’esclusione dei rimborsi spese se documentati a “piè di lista“ ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e documentati relativamente al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, a norma delle modifiche introdotte dal DLgs. n. 314/1997.
In questo quadro, secondo la Suprema Corte, non si evince in alcun modo la volontà dellegislatore di richiedere, ai fini di un’esclusione dei rimborsi chilometrici dalla base imponibile e all’assolvimento dell’onere probatorio del datore di lavoro, una documentazioneestremamente analitica e specifica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Quindi, per la Corte di Cassazione, una sentenza di merito fondata su tali specifici ed analiticiadempimenti documentali non si è evidentemente informata alle predette disposizioni che regolamentano la materia e va, pertanto, cassata.
Fonte: eutekne.info