Il criterio secondo il quale i costi sono imputabili all’anno di riferimento se sostenuti entro il 12 gennaio, non vale per gli stipendi pagati ai dirigenti dell’impresa

È illegittima la deduzione, da parte dell’azienda, dei costi sostenuti per gli amministratori nell’anno di competenza se il pagamento è stato fatto dopo la scadenza sancita dalla legge.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 2854 del 24 febbraio, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il fatto
La Commissione tributaria provinciale adita accoglie il ricorso di una Srl in quanto l’ente impositore non avrebbe fornito prova in ordine ai maggiori ricavi non contabilizzati e ripresi a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva, mentre i costi disconosciuti sarebbero deducibili dal reddito di impresa perché regolari o comunque inerenti all’attività d’impresa svolta.

La Ctr rigetta l’appello dell’ufficio. L’ente impositore, a questo punto, propone opposizione, censurando la sentenza impugnata – tra l’altro – per violazione delle norme sulla competenza temporale dell’imputazione dei costi (articolo 75 del Tuir), in quanto la Commissione del riesame avrebbe errato nell’ammettere la deduzione dei compensi agli amministratori nell’anno de quoquando, invece, essendo stati tali costi corrisposti dopo il 12 gennaio, dovevano essere imputati per competenza all’anno successivo.

Al riguardo si chiarisce, in via preliminare, che la normativa di settore si è evoluta temporalmente nell’ambito di tre fasi:

  • la prima in base alle regole poste dall’articolo 59 del Dpr 597/1973
  • la seconda sulla scorta dell’articolo 62 del Dpr 917/1986
  • la terza (articolo 95 del Tuir) non modificando il regime fiscale precedente.

Nella seconda fase (articolo 62 Dpr 917/1986), qui di interesse, vigevano i seguenti postulati:

  • la deducibilità dei compensi si fondava sul principio di cassa, cioè assumeva rilievo l’esercizio in cui tali compensi erano corrisposti agli amministratori
  • il quantum non era più commisurato a tabelle o altri parametri di riferimento.
Motivi della decisione
Con la sentenza 2854/2012, la Corte di cassazione boccia la decisione della Commissione regionale, chiarendo che nel caso trattato non è applicabile il principio di “cassa allargata” (in base al quale si considerano percepiti nel periodo di imposta i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo), come peraltro si era già espressa la circolare n. 57/E del 2001.

In proposito, occorre considerare che, in tema di imposte sui redditi d’impresa, dalla complessiva prescrizione del richiamato articolo 75 del Dpr 917/1986, si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi dei quali “non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare” il legislatore considera come “esercizio di competenza” quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare (tra le altre, Cassazione, 20521/2006 e 1431/2006).

Ma non è tutto, secondo il nuovo orientamento del giudice di legittimità, atteso che la riferita regola posta dal Tuir va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
Pertanto, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione finanziaria per quelle positive, e al contribuente per quelle negative (si ricorda che l’Amministrazione finanziaria può sindacare l’importo dei compensi degli amministratori se non proporzionati ai ricavi – Cassazione 13478/2001).

Sicché, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall’espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell’imputazione del reddito corrispondente a un determinato esercizio dell’impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l’ammontare.

Tra l’altro, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 21933/2008) hanno affermato il carattere imperativo e inderogabile della disposizione contenuta nell’articolo 2389 del codice civile, nel senso che i compensi degli amministratori delle società di capitali devono essere stabiliti con una delibera societaria specifica e non è dunque sufficiente quella di approvazione del bilancio (nel quale i compensi vengono dedotti come componente negativo di reddito).

Pertanto, nel caso di specie, per l’avvenuta scadenza del termine inderogabile posto dalla legge (Cassazione 2213/2011), la società non può più essere rimessa in termini giovandosi di un componente negativo di reddito ormai inesorabilmente perso.

Salvatore Servidio su fiscooggi.it