L’articolo 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo, a carico di determinati soggetti, che corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) di effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori erogati, nell’anno di riferimento e comunque entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo ai lavoratori subordinati (e ai percettori di redditi assimilati), e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

Soggetti obbligati

L’obbligo è posto a carico di:
• enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1 del Tuir;
• società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto Testo unico;
• persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir o imprese agricole;
• persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• condominio quale sostituto d’imposta;
• curatore fallimentare;
• commissario liquidatore.
Il sostituto d’imposta deve tenere conto esclusivamente di quanto ha direttamente erogato al lavoratore, e degli oneri transitati in busta paga nel periodo considerato. Purtuttavia, ai fini del corretto compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nello stesso periodo di imposta. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto, entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.
Nel conguaglio di fine anno, pertanto, il sostituto d’imposta dovrà considerare:
• le somme e i valori dallo stesso corrisposti fino al 31 dicembre, ovvero fino al giorno 12 di gennaio dell’anno successivo;
• le somme e valori, di cui agli artt. 50 e 51 Tuir, corrisposti da terzi, per i quali il sostituito abbia consegnato la certificazione entro il 12 gennaio.
La possibilità di includere nel conguaglio di fine anno redditi diversi da quello erogato dal datore di lavoro che effettua il conguaglio, è estesa a tutte le fattispecie reddituali tassativamente elencate nell’articolo 50 del Tuir, anche se non assoggettate a ritenuta d’acconto (quali, ad esempio, gli assegni percepiti dal coniuge separato).
Il sostituto dovrà altresì tenere conto delle deduzioni e detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del Tuir, considerando che:
• le detrazioni il cui importo dipende dal livello del reddito del lavoratore, debbono essere corrette, se necessario, rispetto alla misura riconosciuta in corso d’anno;
• le detrazioni di cui all’articolo 15 Tuir debbono essere automaticamente riconosciute per gli oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
Il lavoratore non può pretendere il riconoscimento di deduzioni per oneri, diverse da quelle sopra citate; nulla vieta, però, che il sostituto accetti di tenerne ugualmente conto.
Ricalcolata l’imposta sul reddito imponibile così risultante e tenuto conto di eventuali detrazioni per oneri o crediti d’imposta, il sostituto provvederà quindi allo scomputo delle ritenute operate nel periodo di riferimento onde determinare l’imposta ancora dovuta o a credito. Come per gli oneri deducibili, se il sostituto accetta di tenere conto di oneri detraibili dall’imposta, diversi da quelli per i quali è obbligato, il sostituito deve fornirgli tutte le notizie necessarie per la corretta gestione dell’onere stesso (ad esempio, che si tratta di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, l’epoca dell’acquisto, il permanere dei requisiti, ecc.).

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