Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è oggetto negli ultimi tempi di un grande interesse nel mondo del lavoro. In queste poche righe, tuttavia, non ci occuperemo della riforma che lo ha interessato a partire dalla Legge 296 del dicembre 2006, bensì, più in generale, delle caratteristiche concernenti i sistemi di calcolo, la rivalutazione negli anni, la tassazione e la richiesta di anticipo (con relativo modulo) della vecchia liquidazione o tfr.

Si può allora dire, anzitutto, che il tfr è la somma di denaro – costituita via via da una quota di stipendio differito negli anni – che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente (per dimissioni, licenziamento, pensionamento). Il tfr è soggetto a rivalutazione e a tassazione.

Il tfr si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono soggetti a rivalutazione, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat (ad esempio, la rivalutazione media effettiva del tfr è stata del 3,53% nel 2000 e del 2,74% nel 2006). La tassazione del tfr prevede infine, in linea generale, l’applicazione dell’aliquota Irpef dovuta dal lavoratore nell’anno in cui andrà a percepire la liquidazione. Un discorso a parte merita invece l’eventuale anticipo del tfr, da effettuare attraverso un modulo apposito di richiesta.

Oltre infatti ad essere informato sul calcolo, sulla rivalutazione e sulla tassazione del proprio tfr, il lavoratore dipendente ha anche diritto a richiedere un anticipo sullo stesso, senza dover aspettare la fine del rapporto di lavoro. L’operazione è semplice e passa attraverso la compilazione di un modulo di richiesta anticipata del tfr. È così possibile ottenere fino al 70% della liquidazione accantonata alla data della richiesta di anticipo. Tuttavia, tale operazione è soggetta ad alcuni vincoli ben precisi: il lavoratore deve essere un dipendente dell’azienda da almeno 8 anni consecutivi e deve avere la necessità di far fronte a spese rigorosamente documentate concernenti l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, terapie sanitarie e interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche, congedi parentali e congedi di formazione.

Diverso il caso in cui un lavoratore, in virtù della recente riforma, non voglia che il tfr sia ancora gestito a livello aziendale ma decida di destinarlo ai fondi pensione integrativi.