DECRETO 4 ottobre 2010

Modalita’ di contribuzione nel settore dell’edilizia quanto alla misura dell’11,50 per cento di riduzione contributiva prevista dall’articolo 29, comma 5, della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007. (10A14493)

In Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2010, n. 290

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2010
 

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                           di concerto con 

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono  tenuti
al versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale
sull'imponibile  determinato  dalle  ore   previste   dai   contratti
collettivi nazionali, con esclusione  delle  assenze  indicate  dallo
stesso comma 1;
  Visto il successivo comma 2 che stabilisce  che  sull'ammontare  di
dette contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario  di  lavoro
di 40 ore settimanali, si  applica  fino  al  31  dicembre  1996  una
riduzione del 9,50 per cento;
  Visto il comma 5 della menzionata  legge  n.  341  del  1995,  come
sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24  dicembre  2007,  n.
247, secondo cui entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo
procede a verificare gli effetti determinati  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il  31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata  per  l'anno
di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
  Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2009,  con  il  quale,  per
l'anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2 e'  stata  fissata
all'11,50 per cento;
  Tenuto conto che le rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati
sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della  legge
n. 341 del 1995 evidenziano che, nonostante  nell'anno  2009  si  sia
registrata  una  crisi   dell'edilizia,   l'ammontare   del   gettito
contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella
misura  dell'11,50  per  cento,  fissata  con   il   citato   decreto
ministeriale 16 luglio 2009;
  Ritenuto pertanto, sulla  scorta  delle  predette  rilevazioni,  di
confermare, per l'anno 2010, la riduzione di cui al  citato  comma  2
dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50  per
cento;
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13  novembre  2009,
n. 172;
                              Decreta: 

  La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341, e' confermata, per  l'anno  2010,  nella  misura
dell'11,50 per cento.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale per le
politiche previdenziali del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Gambacciani

Il Ragioniere generale dello
Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 282

 

Modalita' di contribuzione  nel  settore  dell'edilizia  quanto  alla
misura  dell'11,50  per  cento  di  riduzione  contributiva  prevista
dall'articolo 29,  comma  5,  della  legge  n.  341  del  1995,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge  n.  247  del  2007.
(10A14493)