Tra le tante disposizioni introdotte dalla riforma del lavoro del Ministro Fornero, ce n’è una orientata a contrastare la pratica delle dimissioni in bianco: falsi licenziamenti volontari che vengono fatti sottoscrivere dal datore di lavoro al momento dell’assunzione del dipendente. Si tratta di un metodo (illegale, ma abbastanza diffuso, soprattutto al Sud e nelle Piccole Medie Imprese) utilizzato da alcune aziende per licenziare il dipendente in caso di maternità, oppure di infortunio o lunghe malattie, aggirando così la normativa vigente.
Già la Legge n. 188 del 2007 era intervenuta su questo argomento, prevedendo che la comunicazione delle dimissioni dovesse essere effettuata dal lavoratore, pena la nullità dell’atto, per iscritto su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali, dai centri per l’impiego nonché, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La legge era però stata abrogata l’anno successivo lasciando, di fatto, campo libero alla pratica delle dimissioni in bianco.
La nuova norma introdotta prevede:
- obbligo di convalida dell’atto di dimissioni di fronte al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per le lavoratrici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino o per il padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità;
- per tutti gli altri lavoratori, l’efficacia delle dimissioni e condizionata alla convalida effettuata presso la direzione territoriale del lavoro, il centro per l’impiego competente o altre sedi individuate nella contrattazione collettiva. In alternativa, l’efficacia delle dimissioni e condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione di cessazione.
Senza la convalida o alla sottoscrizione, il rapporto si intende risoltose, entro 7 giorni, il lavoratore non si reca presso le direzioni territoriali o i Centri per l’Impiego competenti, oppure non risponde all’invito a sottoscrivere la comunicazione scritta, oppure ancora non revoca le sue dimissioni offrendo – al contrario – le sue prestazioni al datore.
Le dimissioni sono inoltre inefficaci se, in mancanza di convalida o di sottoscrizione, il datore non trasmette al lavoratore, entro 30 giorni dalle dimissioni, la documentazione con l’invito. Il datore che abusa del foglio firmato a priori, infine, rischia una sanzione fino a 30 mila euro.
Fonte: Mondo PMI