L’INPS ha diffuso i codici utili per fruire dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di II° livello
Premessa – Dopo aver comunicato il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione domande che permette la materiale fruizione della decontribuzione spettante sia ai lavoratori (100%) che ai datori di lavoro (25%), l’INPS, con il messaggio n. 12125 del 19 luglio 2012, illustra ora le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare. Al riguardo è utile ricordare che le istanze potranno essere inviate telematicamente, sia singolarmente che tramite i flussi XML, dalle ore 15 del 18 luglio scorso alle ore 23 del 12 agosto p.v. Il recupero del bonus invece è possibile entro il 16 ottobre, termine che coincide anche per il rimborso ai dipendenti in busta paga, da parte dei datori di lavoro, della loro quota di competenza.L’entità dello sgravio – In via preliminare, l’Istituto di previdenza chiarisce che l’ammontare dello sgravio comunicato costituisce la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Nel caso in cui, invece, le aziende avessero titolo a un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Caso particolare – Particolare attenzione meritano quei lavoratori a cui sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale). In tali casi, ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex INPDAP – Beneficiari dello sgravio contributivo sono tutti i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex INPDAP, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione. Tuttavia, per i lavoratori iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS) la percentuale dello sgravio contributivo a favore delle imprese non può comunque superare il valore di 23,80%; ovvero di 23,80%, qualora iscritti alla CTPS. Il recupero delle somme spettanti deve essere effettuato tramite la DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all’anno 2008. Nel dettaglio, le aziende ammesse al beneficio dovranno indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio.Lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex ENPALS – Per quanto riguarda la fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, l’INPS rimanda alla circolare n. 5 ENPALS nella quale vengono fornite precisazioni per gli sgravi relativi all’anno 2009. Mentre i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all’anno 2010. Sul piano operativo, le imprese che sono state ammesse allo sgravio potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più delle mensilità successive alla pubblicazione del presente messaggio sino al mese di novembre 2012. A tal fine, l’Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio affinché possano essere reperite le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Caso particolare – Particolare attenzione meritano quei lavoratori a cui sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale). In tali casi, ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex INPDAP – Beneficiari dello sgravio contributivo sono tutti i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex INPDAP, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione. Tuttavia, per i lavoratori iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS) la percentuale dello sgravio contributivo a favore delle imprese non può comunque superare il valore di 23,80%; ovvero di 23,80%, qualora iscritti alla CTPS. Il recupero delle somme spettanti deve essere effettuato tramite la DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all’anno 2008. Nel dettaglio, le aziende ammesse al beneficio dovranno indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio.Lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex ENPALS – Per quanto riguarda la fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, l’INPS rimanda alla circolare n. 5 ENPALS nella quale vengono fornite precisazioni per gli sgravi relativi all’anno 2009. Mentre i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all’anno 2010. Sul piano operativo, le imprese che sono state ammesse allo sgravio potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più delle mensilità successive alla pubblicazione del presente messaggio sino al mese di novembre 2012. A tal fine, l’Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio affinché possano essere reperite le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.
Le istruzioni operative – Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro versano i contributi all’INPS, lo sgravio è fruibile previa indicazione sul modello Uniemens dei seguenti codici: L964, L965, L966, L967. All’atto del conguaglio contributivo, il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di contributivo di sua competenza. Le operazioni potranno avvenire entro il prossimo 16 ottobre.
Fonte: fiscal-focus.info