Fondazione Studi CDL – Risposta a quesito 24/09/2012

Quesito

Le novità introdotte dalla L.92/2012 in tema di dimissioni sono ormai note a tutti, ma sino ad oggi non rilevo approfondimenti in merito al diritto del datore di lavoro sancito dalla sentenza della Cassazione Sezione Lavoro del 20.11.1990 n.11179 (“… Infine, in ordine all’ultimo motivo, osserva il collegio che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro e perciò l’eventuale successiva revoca non può eliminare l’effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso altrui (2909-1985); e che in forza dell’art. 1334 c.c. esse producano effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza dalla persona alla quale sono destinate.”).

A mio parere l’invito del datore di lavoro di cui all’articolo 4, comma 19, L.92/2012 non necessariamente deve essere inoltrato al lavoratore successivamente all’effettiva data della risoluzione del rapporto di lavoro, bensì può essere effettuato anche immediatamente dopo il ricevimento della lettera di dimissioni e ciò in quanto è da distinguere la data di manifestazione della volontà dalla data in cui questa volontà avrà il suo effetto (il periodo intercorrente tra le due date è il periodo di preavviso più o meno rispettato nelle previsioni del CCNL). D’altronde la norma vuole tutelare il diritto del lavoratore circa il genuino formarsi della volontà che deve essere libera da condizionamenti.

È vero che ai sensi del comma 20 nell’invito deve essere allegata la ricevuta della trasmissione della comunicazione di cui all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, ma nessuno vieta di effettuare oggi una trasmissione telematica dove come data di risoluzione per dimissioni viene indicato un giorno anche di molti mesi successivo (N.B.: ho effettuato, senza nessuna segnalazione di anomalia da parte del sistema, una prova di trasmissione, per una mia dipendente, in data odierna e con data di risoluzione, per dimissioni, il 31.12.2012. Naturalmente immediatamente dopo ho annullato la comunicazione).

Così operando il datore di lavoro rispetta il dettame legislativo anche ai fini del diritto del lavoratore di effettuare la revoca di cui al comma 21 e contemporaneamente è tutelato nel diritto previsto dalla sentenza menzionata quanto meno nel periodo successivo ai sette giorni e sino alla data di risoluzione effettiva del rapporto di lavoro potendo conseguentemente organizzarsi per l’eventuale sostituzione del lavoratore dimessosi.


Risposta

In seguito alle novità introdotte dalla Riforma Fonero, l’efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca delle dimissione o della risoluzione consensuale.

Ai fini della validità della comunicazione contenente l’invito, è necessario che essa venga recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, ovvero che sia consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

Nei sette giorni suddetti, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare, anche in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Pertanto ciò che viene affermato nella domanda è ammesso dalla normativa.

 

Fonte: consulentidellavoro.it