In una circolare pubblicata da Confprofessioni viene fatto il punto della situazione sul regime di detassazione che consente di assoggettare ad imposta agevolata gli emolumenti retributivi previsti da accordi collettivi, territoriali o aziendali, relativi a incrementi di produttività. Per l’anno 2012 le misure di detassazione negli studi professionali sono previste entro il limite di 2.500 euro lordi, ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore, per l’anno 2011, ad euro 30.000.
CIRCOLARE DETASSAZIONE
Con l’emanazione del Dpcm del 26 marzo 2012 pubblicato in G.U. n. 125 in data 30 maggio 2012, il Governo ha dato il via libera definitivo al regime di detassazione relativamente l’anno 2012.
Com’è noto, l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 e l’art. 33 comma 12,13 e 14 della L. n. 183/2011 hanno prorogato per il corrente anno il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali aventealiquota del 10 per cento (introdotto per la prima volta dal D.L. n. 93/2008). A differenza dell’anno precedente, per l’anno 2012 le misure di agevolazione fiscale sono previste entro il limite di importo di 2.500 euro lordi, ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l’anno 2011 a 30.000 euro (relativamente all’anno precedente i predetti importi erano rispettivamente pari a 6.000 euro e 40.000 euro).
Il regime di detassazione consente di assoggettare ad un imposta agevolata, integralmente sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10 %, gli emolumenti retributivi previsti da accordi e contratti collettivi territoriali o Aziendali, e relativi a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tale misura premiale riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale). Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto ecc.
L’operatività del regime di imposta agevolata è subordinata alla sottoscrizione al livello territoriale o aziendale di intese o contratti collettivi stipulato dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in cui siano previste le voci retributive assoggettabili alla predetta tassazione. In particolare nell’ambito degli Studi Professionali, si è inteso procedere con intese collettive a livello regionale, attuative di un accordo quadro a livello nazionale siglato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in
data 18 gennaio 2012.
Per quanto concerne i datori di lavoro, si segnala, altresì, che ai fini dell’applicazione della detassazione, non è necessario essere iscritti ad una delle associazioni firmatarie del contratto di secondo livello, ma è sufficiente applicare implicitamente o esplicitamente il relativo CCNL di settore. Segnatamente al settore degli Studi Professionali, il datore di lavoro dovrà accertarsi della sottoscrizione di un’intesa regionale – attuativa dell’accordo quadro nazionale del 18 gennaio 2012 di cui sopra – siglata dalla delegazione territoriale di Confprofessioni nella regione di appartenenza dello stesso datore. Inoltre, viene riconfermato l’onere datoriale dell’attestazione nel CUD, che (A) le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale, e (B) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornirne prova (Circ. Congiunta 3/E del 14 febbraio 2011).
In ultimo, si precisa che, nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR, la Circolare Congiunta 19/E del 10 maggio 2011 ha stabilito che il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agevolata a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale stipulato (a livello regionale nel caso degli Studi Professionali).