Detassazione degli straordinari e degli incentivi alla produttività nel settore privato, in favore dei lavoratori che, avendo percepito nel corso del 2007, redditi da lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro, effettuano tali prestazioni.
Per ciò che attiene ai parametri quantitativi, l’agevolazione si applica per un importo massimo di 3.000 euro per il 2008 e di 6.000 euro per il 2009 e il 2010 in favore di titolari di reddito di lavoro dipendente il cui reddito nell’anno precedente non abbia superato un determinato importo. Con riferimento alle retribuzioni assoggettate a tassazione ordinaria negli anni precedenti, i lavoratori dipendenti possono far valere il più favorevole regime di imposizione sostitutiva presentando una dichiarazione integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del DPR 602/73. Spetta al datore di lavoro certificare l’importo sul quale non ha applicato l’imposta sostitutiva.
Le condizioni per accedere al beneficio.
L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e,pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).
Proroga detassazione per il 2011.
Il Decreto Legislativo 78/2010, all’art. 53, ha prorogato il regime di detassazione anche per l’anno 2011 portando il massimale di reddito per poter beneficiare dell’agevolazione a euro 40.000,00 e mantenendo la quota di reddito agevolabile a euro 6.000,00 come per il 2010.
Art. 53
(Contratto di produttivita’)
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
2. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.