A modifica di quanto riportato nel messaggio n.852 del 13.11.2002, l’Inps con Messaggio dell’ 01 ottobre 2012, n. 15819,conformandosi alla risposta ad interrpello del Ministero del Lavoro n.8 del 14 marzo 2012, fornita sul quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, afferma che,ai fini dell ‘indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ,va riconosciuta la neutralizzazione, ai fini dell’accertamento del requisito contributivo, del periodo di congedo straordinario fruito dal figlio convivente del portatore di handicap e dal coniuge convivente.
Di seguito è riportato riporta il testo del Messaggio predetto.
———————————————————————
Con Messaggio INPS n.852 del 13.11.2002, contenente il “Manuale di Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali”, è stato specificato che la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi di assenza per permessi e congedo fruiti dai genitori per i figli con handicap grave e in loro assenza dai fratelli o sorelle conviventi, previsti dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, pur non potendo essere considerata utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’indennità di disoccupazione, consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare il numero di settimane contributive previste dalle norme.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo per assistenza a portatore di handicap grave, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
A seguito di tale sentenza, l’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è intervenuto a sostituire il comma 5 dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001, con il seguente:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. »
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.8 del 14 marzo 2012, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che “nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità””.
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità, pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente, con il meccanismo della “neutralizzazione”, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste.
Allo stesso modo, sempre nell’ambito dei congedi di cui all’art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall’art.4, co.1, del D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, è operante il meccanismo della “neutralizzazione” nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità