Con sentenza n. 16636 del 1° ottobre 2012, la Cassazione ha affermato che anche l’auto aziendale rientra nel calcolo del Tfr.
La Suprema Corte chiarisce che la nozione di retribuzione contenuta nell’articolo 2120 c.c. è onnicomprensiva per cui deve ricomprendere “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi”. Per cui nel Tfr va ricompreso “il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore”.
Non spetta, invece, l’indennità sostitutiva per ferie non godute da parte del dirigente che aveva la possibilità di autodeterminarsi i periodi di riposo, a meno che non dimostri le circostanze eccezionali che ne impedirono la fruizione.