Con sentenza n. 16746 del 2 ottobre 2012, la Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento della lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invia la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore, così come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 151/2011:”il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.
La Suprema Corte ha ritenuto che “la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che è frazionabile”.