Legge di stabilità 2013 pubblicata sulla GU
La legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2012, la n. 302 e con essa entrano in vigore tutte le principali novità in essa contenute. Tra queste novità, quelle maggiormente importanti che riguardano la famiglia sono le detrazioni per figli a carico. Vediamo come cambieranno dal 1 gennaio 2013.
Detrazioni figli a carico 2013: l’aumento
La legge di stabilità 2013, l’ultimo atto del Governo tecnico di Monti, ha aumentato le detrazioni per figli a carico che passano da 800 a 950 euro per i figli di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro per quelli con meno di tre anni. Inoltre, il maggiore importo è quello spettante per i figli portatori di handicap sale da 220 a 400 euro.
Grazie alla modifica introdotta con la legge di stabilità 2013, a decorrere dal 1 gennaio 2013, all’articolo 12, comma 1, lettera c del Tuir sostituendo le parole: “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati” con “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione figli a carico poi è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.
In sostanza dal 2013, per i figli a carico, si avrà una detrazione Irpef pari a 950 euro per ciascun figlio, che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le detrazioni figli a carico sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre per le famiglie con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Alcune considerazioni sulle detrazioni figli a carico
Si ricorda che queste detrazioni figli a carico dovranno essere sempre ripartite nella misura del 50 per cento tra i genitori, tranne che, previo accordo tra gli stessi, venga attribuita al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso poi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione figli a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso invece di affidamento congiunto o condiviso la detrazione in oggetto verrà ripartita, sempre qualora manchi l’accordo, nella misura del 50% tra i genitori. In caso poi di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione figli a carico compete a quest’ultimo per l’intero importo. Da ultimo si ricorda che, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione figli a carico di importo pari a 1.200 euro.