Con riferimento all’autoliquidazione 2012/2013, l’INAIL, con nota prot. 301/2013, ha comunicato che la misura della riduzione, di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/1995, da applicare al premio di regolazione 2012 è fissata nella misura dell’11,50%.
Possono fruire dell’agevolazione i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell’agevolazione e che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili.
I datori di lavoro che intendono avvalersi della riduzione devono presentare alla Sede INAIL competente, entro il 18.2.2013, l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito dell’istituto.
Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro, entro la stessa data, devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
Invece, qualora il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
La nota continua in particolare con la:
• riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto, confermata nella misura dell’11,90%• la riduzione del premio per il settore della pesca fissata nella misura del 60% per la regolazione 2012 e nella misura del 63,2% per la rata 2013• la riduzione del premio per le imprese artigiane fissata nella misura del 6,95% per l’anno 2012 da applicare alla sola regolazione 2012.• la riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia • la riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate • il reimpiego di personale con la qualifica dirigenziale• gli incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili e per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo • la riduzione per i contratti di inserimento
Per quanto concerne l’addizione a carico delle imprese per le vittime dell’amianto, questa per l’anno 2012 è fissata nella misura dell’1,08%, da applicare sia al premio di regolazione 2012 sia al premio di rata 2013.
La nota evidenzia altresì anche le riduzioni contributive, e l’addizionale del fondo vittime per l’amianto per il settore navigazione e i tassi di interesse per la rateazione ex lege 449/97 e 144/99.
In conclusione l’INAIL ricorda che :
– il pagamento in scadenza al 16 febbraio 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18.2.2013 senza applicazione di sanzioni- il pagamento in scadenza al 16 giugno 2013 (domenica) può essere effettuato entro il 17.6.2013 senza applicazione di sanzioni – il pagamento della rata di agosto può essere effettuato senza maggiorazioni entro il 20.8.2013- il pagamento in scadenza al 16 novembre 2013 (sabato) può essere effettuato entro il 18.11.2013.
Fonte:Indicitalia