Nella mattinata del 1 febbraio, dopo oltre 24 ore di trattativa, è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto delle Telecomunicazioni, scaduto il 31 dicembre 2011. La vertenza di rinnovo, supportata da due scioperi nazionali, da manifestazioni regionali e da una manifestazione nazionale, è stata incentrata sulla richiesta di maggiori garanzie nei confronti delle attività di call center, gestite tramite appalto.
L’ipotesi di rinnovo prevede l’obbligo per le aziende di appaltare tali attività solo ad aziende che garantiscano solidità finanziaria, un portafoglio clienti diversificato e che applichino il contratto delle TLC o un contratto nazionale complessivamente equivalente. Tale previsione impedirà la rincorsa al massimo ribasso attraverso il dumping contrattuale che comprimeva diritti e salario dei lavoratori occupati.
Inoltre, è previsto che in caso di cambio appalto nelle attività di call center il committente sia tenuto a convocare un incontro con il sindacato per ricercare tutte le soluzioni atte a risolvere le crisi occupazionali che ne derivano individuando lo stesso come responsabile nei confronti dell’occupazione delle attività gestite in appalto.
Le due nuove norme garantiranno una maggiore tutela dei lavoratori occupati nel settore facilitando la continuità occupazionale.
Inoltre, attraverso una nuova norma che disciplina le prestazioni di lavoro supplementare per i part time impiegati nei call center, è stata introdotta la previsione del consolidamento, nell’orario minimo contrattuale, di quota parte dell’orario supplementare effettuato, nel tentativo di aumentare l’orario di lavoro e garantire retribuzioni maggiori a dipendenti che sopravvivono con 500/600 euro al mese.
Si è, poi, intervenuti sulla parte normativa per impedire che la gestione dei flessi di lavoro sia gestita attraverso l’utilizzo indiscriminato di rol, ex festività e ferie dei lavoratori introducendo un tetto massimo utilizzabile a tale scopo.
L’ipotesi di rinnovo innova la disciplina sulla malattia (attraverso la previsione di invio del certificato elettronico) e il codice disciplinare definendo puntualmente le sanzioni in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.
Inoltre, è confermata la durata contrattuale di tre anni dalla data di scadenza con un contratto triennale 2012 – 2014.
La parte economica prevede un aumento al 5 livello di 135 euro attraverso l’erogazione di 4 tranche e una “una tantum” di 400 euro a copertura del periodo di scopertura contrattuale.
L’ipotesi di accordo, approvata dalla delegazione trattante all’unanimità con 11 astenuti, incide significativamente sul livello dei diritti in capo ai lavoratori che operano in appalto, determinando una condizione che renderà meno favorevole il ricorso a cessioni di rami d’azienda o cambi di appalto finalizzati a comprimere il salario dei lavoratori.
E’ previsto ora un percorso di validazione dell’accordo raggiunto che vedrà la convocazione di un attivo nazionale dei delegati, che si svolgerà il giorno 7 febbraio p.v., cui seguiranno attivi regionali al termine dei quali saranno tenute assemblee su tutti i luoghi di lavoro per procedere alla votazione dell’ipotesi.
Segreterie Nazionali e delegazione trattante esprimono una forte soddisfazione per il risultato raggiunto che consente di innalzare l’asticella dei diritti nei confronti dei lavoratori, rendere meno conveniente le cessioni di ramo d’azienda e contrastare la rincorsa al ribasso dei salari dei lavoratori in nome di una concorrenza priva di regole e riferimenti certi. Inoltre, consente un recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni in una fase in cui la crisi mondiale mette a dura prova la capacità di tenuta delle famiglie italiane. Se approvato dai lavoratori, sarà nostro dovere puntare a una piena applicazione delle norme introdotte, semplificando la giungla di flessibilità oggi utilizzate dal call center che ricadono pesantemente sulle condizioni di vita dei lavoratori.
Inoltre, il sindacato è impegnato a continuare l’opera iniziata con questo rinnovo attraverso l’implementazione delle norme sulle clausole sociali e sul consolidamento dell’orario supplementare già dalla predisposizione della prossima piattaforma per il rinnovo del contratto che scadrà alla fine del 2014
L’intesa, valida per il triennio 2012-2014, dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei lavoratori.
Parte economica
L’accordo in vigore dall’1/2/2013 al 31/12/2014, stabilisce i seguenti aumenti contrattuali:
Livelli | Aumento 1/4/2013 | Aumento 1/10/2013 | Aumento 1/4/2014 | Aumento 1/10/2014 | Totale aumenti |
Quadri – 7° | 62,05 | 34,47 | 41,37 | 48,26 | 186,15 |
6° | 55,34 | 30,75 | 36,89 | 43,04 | 166,02 |
5°S | 47,10 | 26,17 | 31,40 | 36,63 | 141,30 |
5° | 45,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 135,00 |
4° | 40,53 | 22,52 | 27,02 | 31,52 | 121,58 |
3° | 37,17 | 20,65 | 24,78 | 28,91 | 111,52 |
2° | 32,98 | 18,32 | 21,99 | 25,65 | 98,94 |
1° | 27,95 | 15,53 | 18,63 | 21,74 | 83,85 |
Questi i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimi all’1/4/2013 | Minimi all’1/10/2013 | Minimi all’1/4/2014 | Minimi all’1/10/2014 |
Quadri-7° | 1.541,34 | 1.575,81 | 1.617,18 | 1.665,44 |
6° | 1.372,13 | 1.402,88 | 1.439,77 | 1.482,81 |
5s° | 1.169,44 | 1.195,61 | 1.227,00 | 1.263,64 |
5° | 1.117,32 | 1.142,32 | 1.172,32 | 1.207,32 |
4° | 1.007,46 | 1.029,97 | 1.056,99 | 1.088,51 |
3° | 922,23 | 942,89 | 967,67 | 996,58 |
2° | 818,15 | 836,47 | 858,46 | 884,11 |
1° | 693,82 | 709,35 | 727,98 | 749,72 |
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro lordi.
Ai quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a 98,13 euro mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 1/2/2013, a copertura del periodo 1/1/2012 – 31/3/2013 è erogato, con le competenze del mese di aprile 2013, un importo “una tantum” pari a 400 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue:
Livelli | Importo |
Quadri – 7° | 551,55 |
6° | 491,93 |
5°s | 418,66 |
5° | 400,00 |
4° | 360,25 |
3° | 330,43 |
2° | 293,17 |
1° | 248,45 |
Apprendistato
L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per il livello di inquadramento finale 5°, 6° e 7° e non superiore a tre mesi negli altri casi.
La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi ed è suddivisa in due periodi da 18 mesi l’uno. Nel primo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, nel secondo periodo invece un livello sotto quello di destinazione finale.
I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato.
Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello.
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa per motivi familiari o personali documentati, superiori a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento.
Le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo possono essere ridotti a 20 o 30 giorni (a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza) nelle seguenti ipotesi:
– avvio di una nuova attività;
– lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
– implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
– avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
– esecuzione di un’opera o di un servizio che abbiano carattere temporaneo;
– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Contratto a tempo parziale
Le ore di lavoro supplementare, nel limite massimo di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro a tempo pieno, sono retribuite come ordinarie e non possono superare i seguenti limiti:
– orario di lavoro a tempo parziale fino a 4 ore giornaliere: 45 ore mensili;
– orario di lavoro a tempo parziale fino a 5 ore giornaliere: 35 ore mensili;
– orario di lavoro a tempo parziale fino a 6 ore giornaliere: 30 ore mensili.
L’adeguamento dell’orario di lavoro di cui sopra potrà avvenire nel limite massimo del 10% delle ore di supplementare lavorate nelle aziende in cui il ricorso all’istituto abbia superato il 30% del monte ore di lavoro supplementare complessivamente lavorabile, calcolato, con riferimento all’organico medio annuo complessive dei lavoratori con contratto a tempo parziale, moltiplicando per 11 le ore massime mensili sopra individuate per ciascun profilo orario.
Classificazione del personale
Profili professionali esemplificativi aggiunti:
5° livello: Specialista gestione frodi (fraud specialist), Operatore/addetto prestazioni obbligatorie (security operations specialist), Junior specialist di processo di operatore TLC
6° livello: Specialist di processo di operatore TLC
QUI per il documento dell’accordo: [download id=”106″]