Con nota n. 725 del 22 gennaio 2013, l’Inail comunica che al 1° luglio 2013 sarà obbligatoria la trasmissione in via telematica della nuova denuncia/comunicazione di infortunio, per la generalità dei datori di lavoro.

 

Direzione Centrale Prestazioni Ufficio I

Prot. Inail  60002.22/01/2013.0000725

ALLE STRUTTURE CENTRALI E  TERRITORIALI

Oggetto: Nuova  denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica. Adozione del nuovo  modulo unificato. Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro1 ha previsto, alla scadenza di sei mesi dall’emanazione del decreto  interministeriale per la costituzione del S.I.N.P.2 , l’obbligo da parte dei datori di lavoro3 di: 1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici  ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di  almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla  ricezione del certificato medico; 2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi4 degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,  entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia  assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.  La norma in questione si inserisce pienamente in una logica di semplificazione  degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione  dell’azione amministrativa. Tale obbligo è stato successivamente rafforzato dal d.p.c.m. 22 luglio 20115,  il quale stabilisce all’art. 1 che, “a decorrere dal 1° luglio 2013, la  presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e  documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni  pubbliche avviene esclusivamente in via telematica”. In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in conformità con il  contenuto della determina del Commissario Straordinario dell’Istituto6,  recante l’elenco dei servizi da mettere a disposizione di tutti i datori di  lavoro esclusivamente con modalità telematiche entro il 1° luglio 2013, saranno  rilasciate gradualmente in produzione le nuove procedure di  denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale7 in via telematica, accessibili dal portale dell’Istituto (Punto Cliente). Alla data del 1° luglio 2013 l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per  i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già  abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la  speciale forma della gestione per conto dello Stato8,  per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di  datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano  prestazioni occasionali di tipo accessorio). Le modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via  telematica hanno comportato altrettanti adeguamenti della procedura informatica  per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). Tale revisione è stata  peraltro l’occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della  stessa procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l’istruttoria  dei casi denunciati. Gli interventi sono sostanzialmente finalizzati a:

  • consentire gradualmente  l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i  datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori  (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria  e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);

  • recepire in modo strutturato  direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo  specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa),  sia l’eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o  rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una  apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di  tipo accessorio);

  • sistematizzare, in linea con le  recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati  dalle pubbliche amministrazioni9, le  opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso  delle somme erogate da quest’ultimo a titolo di anticipazione ai propri  dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta,  ai sensi dell’art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l’inserimento del  campo relativo al codice IBAN);

  • acquisire i dati finalizzati  alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche  omogenee con quelle utilizzate all’esterno. A tal fine sono state adottate  le classificazioni predisposte dall’ISTAT (voce professionale), dal CNEL  (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);

  • introdurre in fase di denuncia  il concetto di unità produttiva10, quale  sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo “stabilimento o  struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,  dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”); lo stesso concetto  viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo  Registro infortuni aziendale telematico11;

  • acquisire informazioni sui  fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla  frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e  prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di  identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per  conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di  esternalizzazione);

  • integrare le informazioni  riguardanti il luogo dell’evento ed introdurre, a fini statistici, specifici  indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.

Contestualmente alle predette  modifiche si è proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di  denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest. all. 1), utilizzabile  fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione (all. 2).  La nuova formulazione dello stesso (sostitutivo dei moduli ora in uso, modelli 4  Prest.12 e 117 Prest.13),  consente già di apprezzare le innovazioni sopra descritte. Il modulo integrato sarà scaricabile dal sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli,  contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatica. Unitamente alle attività sopra delineate, questa direzione, in collaborazione  con le strutture centrali interessate, ha posto in essere specifiche iniziative  a sostegno dell’attivazione del progetto. Nei riguardi delle unità territoriali,  è stata realizzata una videoconferenza divulgativa e uno specifico evento  formativo propedeutico ad ulteriori interventi a “cascata”. Una ulteriore  iniziativa è stata rivolta anche agli operatori del Contact Center Multicanale.  Sono stati altresì realizzati, appositi incontri a carattere informativo con il  coinvolgimento delle associazioni di categoria datoriali e degli ordini  professionali. L’obbligo esclusivo dal 1° luglio 2013 della trasmissione per via telematica  delle denunce di infortunio a fini assicurativi e statistici riguarda anche  l’utenza del Settore navigazione, come previsto dalle citata determina del  Commissario Straordinario dell’Istituto; per tale utenza il servizio è comunque  già disponibile sul portale dell’Istituto, nella sezione navigazione marittima. Nelle more del completamento del processo di integrazione, l’utenza del Settore  navigazione continuerà ad utilizzare, per gli adempimenti in questione, gli  appositi servizi telematici dedicati e la modulistica di riferimento,  scaricabile dal sito Inail – Navigazione marittima – Circolari e moduli. Tali  strumenti saranno gradualmente uniformati agli standard sopra indicati,  compatibilmente con le esigenze imposte dalla integrazione dei sistemi  informatici.

IL DIRETTORE CENTRALE

f.to dr. Luigi Sorrentini

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 Note:

1- Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni. 2- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8  del citato decreto legislativo). 3- Art.18, lett. r) del citato decreto legislativo. 4- Art. 53 del testo unico infortuni (d.p.r. n. 1124/1965). 5- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 luglio 2011:  “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni  pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive  modificazioni”. 6- Determina C.S. n. 216 del 5 luglio 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi  telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – Programma di  informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma  3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011”. 7- Inclusa la denuncia di silicosi e asbestosi. 8- Ai sensi dell’art. 127 del t.u. n. 1124/1965 e del successivo decreto  ministeriale 10 ottobre 1985, recante “Regolamentazione della gestione per conto  dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali  attuata dall’Inail”. Cfr. anche la circolare Inail n. 20 del 1° aprile 1987. 9- Art.12, comma 2, legge n. 214/2011 e s.m.i., che ha introdotto l’obbligo per  le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici,  disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di  pagamento prepagate e le carte di cui all’art. 4 decreto legge n. 78/2010,  convertito in legge n. 122/2010, per la corresponsione di stipendi, pensioni,  compensi ed emolumenti di importo superiore ai 1.000 euro. 10- Art. 2, lettera b, d. l. n. 81/2008. 11- Art. 53, c. 6, decreto legislativo n. 81/2008 12- Denuncia di infortunio 13- Denuncia di infortunio di addetti a servizi domestici e a servizi di  riassetto e pulizia locali