È tempo di versare l’imposta sull’aumento di valore del fondo. L’appuntamento, quest’anno, slitta di due giorni: grazie al week end, si può provvedere fino a lunedì prossimo

La scadenza ordinaria del 16 febbraio cade di sabato. Si sposta, quindi, al primo giorno utile successivo l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate al 31 dicembre 2012. L’importo dovuto è pari all’11% calcolato sull’aumento di valore dell’ammontare del fondo accantonato alla data del 31 dicembre 2011 dalle imprese per il trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai propri dipendenti, decurtato dell’importo già versato in acconto, entro lo scorso 17 dicembre.
L’imposta sostitutiva grava sul lavoratore, anche se viene versata dal datore di lavoro. Questi, la recupera imputandola in diminuzione dello stesso fondo Tfr.Versamento
Il saldo dell’imposta sostitutiva, da versare entro lunedì 18, pari all’11% della rivalutazione del Tfr, può essere compensato, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
È possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
Il pagamento del tributo deve essere effettuato con l’indicazione del codice tributo 1713 (saldo).Casi particolari
In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione delle società preesistenti, sono tenuti al pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva:

  • la stessa società, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla conclusione dell’operazione.

In presenza, invece, di atti che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, l’imposta sostitutiva è in capo al:

  • sostituto d’imposta originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
  • sostituto d’imposta presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
Sonia Angeli su fiscooggi.it