Voucher scontati in agricoltura. Il valore nominale di 10 euro, infatti, non è vincolato ad un’ora di lavoro e le imprese possono far riferimento alla retribuzione oraria fissata dai Ccnl per i lavoratori dipendenti. Lo precisa il ministero del Lavoro nella nota prot. n. 3439/2013 con cui ieri, a distanza di un mese, fa marcia indietro anche su altre due regole della circolare n. 4/2013 (si veda ItaliaOggi del 19 gennaio), ossia sul vincolo temporale all’utilizzo dei voucher (30 giorni) e sulla sanzione per superamento del limite economico di 5mila euro annui.

Il tetto a 5 mila euro. La nuova disciplina dettata dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) riconosce ai voucher un campo di applicazione più ampio. Infatti, dal 18 luglio il lavoro accessorio è sempre attivabile, osservando il limite di 5mila euro annui il quale, tuttavia, mentre originariamente era il compenso massimo che ogni singolo committente poteva erogare a un lavoratore ora lo è per singolo lavoratore. Nelle prime indicazioni il ministero stabiliva che il superamento dei 5mila euro non potesse che «determinare una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro», ossia in rapporto subordinato a tempo indeterminato (evidentemente solo in caso di imprese e/o di lavoratori autonomi, non anche di famiglie).

Per gestire il nuovo limite, inoltre, il ministero stabiliva che, fino alla messa a punto del monitoraggio da parte dell’Inps, il committente deve chiedere al lavoratore una dichiarazione ai sensi del dpr n. 445/2000 sul non superamento del limite. Nella nota di ieri il ministero precisa che «l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio». Ciò vuol dire che non scatterà l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, qualora il limite sia superato per effetto di precedenti rapporti non comunicati dal lavoratore.

Data, ora e numero. Altra novità della nuova disciplina riguarda i voucher, ossia i buoni di retribuzione dei lavoratori. I carnet, infatti, sono ora «orari, numerati progressivamente e datati», con valore nominale da fissarsi per decreto. Il ministero ha spiegato, sempre nella circolare n. 4/2013, che la novità cambia il criterio di quantificazione del compenso: da «negoziazione» in relazione al valore di mercato della prestazione ad «ancoraggio» orario, così da evitare che un solo voucher, del valore oggi di 10 euro, possa retribuire diverse ore. Ma ciò resta valido in tutti i settori, tranne che in quell’agricolo.

Nella nota di ieri, infatti, li ministero stabilisce che «in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, sia possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva». In tal modo, in pratica, se un’impresa paga un dipendente per raccogliere la frutta 7 euro l’ora, potrà fare altrettanto con il lavoratore pagato con voucher.

Nel fatto che i buoni sono «numerati progressivamente e datati», inoltre, il ministero aveva visto la via per verificare come e quando i voucher sono utilizzati, stabilendo che il riferimento alla «data» non potesse che implicare un arco temporale massimo di utilizzo del voucher, fissato in 30 giorni dall’acquisto. Anche in questo caso, tuttavia, ieri il ministero ha fatto marcia indietro stabilendo che «possono trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher acquistati», almeno fino a quando l’Inps non avrà messo a punto le nuove procedure di registrazione/emissione di voucher.

Daniele Cirioli su Italiaoggi

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