Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982 nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello. Ulteriori precisazioni. Differimento del termini di versamento.
Nella circolare n. 151/2012 è stato sviluppato il tema della restituzione del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), da parte delle aziende ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto quanto affermato nella citata circolare n. 151/2012, L’inps con messaggio n. 3678 del 1 marzo 2013, al fine di semplificare gli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, è giunto alla determinazione che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 – potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.
A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
Fonte: INPS