L’INPS, con la circolare 22/03/2013 n.44, ha fornito modalità operative e chiarimenti in merito al contributo di licenziamento dovuto dai datori di lavoro in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore un teorico diritto all’indennità ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa (art.2, c.31 L. 92/2012 modificato dalla L. 228/2012).

Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013.

Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.

 

Premessa.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)[1], tra i vari ambiti di intervento, ha apportato – tra l’altro – significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.

Le principali variazioni hanno riguardato l’avvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

Con riguardo a tale ultimo istituto – i cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 – la legge di stabilità 2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

Di seguito – a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/2012 – si forniscono i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento.

1) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 250 dell’unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina.

Il nuovo testo così recita: « Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».

La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.

La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Restano, quindi, escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo tutelato di maternità[3]);
risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici [4];
decesso del lavoratore.

Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dell’indennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012.

2) Misura del contributo.

Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.

Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.

Detto valore – utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al lavoratore – è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).

Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che:

il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi [5], il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 [6];

nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% [7]. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;

la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.

Come già precisato al precedente punto 1), il contributo di cui all’art. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.

Inoltre, come anticipato, la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI.

L’articolo 2, c. 35 stabilisce – infine – che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.

3) Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo.

L’art. 2, co. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone l’esclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.

Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Infine, in forza della previsione contenuta all’art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012 [8], restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.

4) Modalità operative.

La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento , di , di , il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento , l’importo da pagare.

In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9].

Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento di di , la nuova causale “M401” avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento l’importo da pagare.

5) Contribuzione ASpI. Ulteriori precisazioni.

Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, l’assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011.

La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.

Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) – introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).

Stante il già richiamato disposto di cui all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.