Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione.
E’ questa la decisione della Commissione Tributaria del Lazio. “Il compenso poiché ha natura risarcitoria e dunque, nei termini consentiti, può essere richiesto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio. Riferendosi a una interpretazione «costituzionalmente orientata» i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità. «L’articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l’imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale». Secondo gli stessi giudici, l’indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito. Qualora per un qualsiasi motivo, anche volontario, il lavoratore non ne usufruisca, si verifica un fatto illecito da parte del datore di lavoro che ordini o consenta tale comportamento e lo stesso lavoratore avrà diritto di ricevere una «indennità», che contenga, oltre alla retribuzione ordinaria, una adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico. Da quanto detto si evince che, poiché l’erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, essa avrà natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito (lucro cessante), non vi sono, quindi dubbi sulla sua non assoggettabilità a imposizione Irpef, in quanto una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile. Il collegio aggiunge che si potrebbe distinguere la parte di indennità corrispondente alla retribuzione «ordinaria» dalla vera e propria maggiorazione, ma poiché la previsione normativa in merito è del tutto carente, la richiesta di rimborso deve essere accolta interamente.
Commissione tributaria regione Lazio, sentenza 6 febbraio 2013 n. 89/04/2013
Articolo di Benito Fuoco e Nicola Fuoco, Italia Oggi del 13.03.13, pag. 30.