Il ministero del lavoro con nota numero 37, del 29 aprile 2013 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al provvedimento di interdizione dal lavoro della lavoratrice madre disposto dalla direzione territoriale del lavoro in presenza di determinate situazioni.
La norma a cui fare riferimento è l’ articolo 17, comma 2,lett. b) e c) del decreto legislativo 151/2001 che fonda la decisione di accordare o meno alla lavoratrice madre l’estensione dell’interdizione dal lavoro sull’accertamento delle condizioni di rischio in cui viene effettuata la prestazione lavorativa e dell’impossibilità di adibire la stessa ad altre mansioni.
Nell’emanazione del provvedimento la direzione del lavoro dovrà valutare le condizioni ambientali, in senso lato, in cui viene prestata l’attività lavorativa nonchè le condizioni di rischio esplicitate dal datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi.
L’ulteriore condizione richiesta ai fini del rilascio del provvedimento di interdizione in argomento risiede nell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione secondo una valutazione discrezionale, in funzione della propria organizzazione imprenditoriale, riservata esclusivamente al datore di lavoro.
Qualora, pertanto, la direzione del lavoro dovesse ritenere possibile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, sarà onere dell’ufficio motivare il diniego del provvedimento di intedizione in funzione delle rilevazioni effettuate e non colllimanti con le valutazioni datoriali.