Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 113 del 16 maggio 2013 il decreto che determina le prestazioni Aspi e mini-Aspi da liquidare ai soci lavoratori delle cooperative.
La liquidazione, per l’anno 2013, sarà pari al 20% del trattamento base.
A riguardo si rammenta che tra gli interventi operati dalla legge di riforma del mercato del lavoro è inclusa la revisione degli strumenti di tutela del reddito e, in particolare, l’istituzione, dal 1° gennaio scorso, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI e mini ASpI), con lo scopo di fornire ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Tale nuovo strumento, rispetto alla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è caratterizzato dall’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, dall’aumento della misura e della durata delle indennità e da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Le nuove prestazioni sostituiscono le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e ridotti, speciale edile e di mobilità.
In particolare, sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Sono infatti obbligatoriamente assicurati all’ASpI i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; gli apprendisti; i dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche.
Sono altresì soggetti, purché abbiano un rapporto di lavoro subordinato: i soci lavoratori delle cooperative;le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico.
Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari, nonché lavoratori subordinati a carattere stagionale; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa a sua volta modificata dalla riforma; giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti all’Albo professionale, nonché praticanti giornalisti, iscritti nell’apposito Registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica; lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica disciplina.
Fonte:Il Sole 24 Ore 17 maggio 2013