L’INPS ricorda, con il messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, scadenti tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare a mezzo modello F24 e comprende i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio, nonché dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

L’INPS ricorda che in ogni caso il termine ultimo per adempiere alla trasmissione del flusso Uniemens non subirà proroghe rimanendo fissato alla fine del mese (2 settembre in quanto il 31 agosto cade di sabato).