Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 27 del 20 settembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, Legge n. 604/1966 come modificato dalla Riforma Fornero) nell’ambito della somministrazione.
In particolare viene chiarito che, in presenza dei requisiti occupazionali richiesti dalla norma, l’articolo 7 si applica anche ai dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione,sia nel caso che gli stessi siano alle dirette dipendenze dell’agenzia,che in caso di dipendenti inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.