Con la retribuzione di ottobre 2013 non è dovuto l’elemento economico di garanzia a favore dei dipendenti cui si applica il Ccnl Turismo.

Con l’Ipotesi di accordo 20 febbraio 2010 è stato stabilito che “l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie delle imprese – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività”. In particolare, la suddetta ipotesi di accordo aveva previsto la definizione di un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrassero nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale. Tale premio – riguardo al quale l’accordo aveva definito gli importi da riconoscere, le condizioni per avervi diritto e le regole ai fini della determinazione dell’importo effettivamente spettante ai lavoratori dipendenti – doveva essere erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
L’accordo prevedeva inoltre che, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, le parti non avessero definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro avrebbe dovuto erogare, con la retribuzione di ottobre 2012, determinati importi in sostituzione del premio, a titolo di elemento economico di garanzia. Nel caso in cui, a livello territoriale, non fossero vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il Ccnl, i datori di lavoro che eventualmente non applicavano tali accordi avrebbero dovuto rideterminare l’importo dell’elemento economico di garanzia in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 ottobre 2012.  Con riguardo all’erogazione prevista nel 2012, è doveroso segnalare che la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) aveva, attraverso propria circolare, proposto il “congelamento” dell’erogazione dell’elemento economico di garanzia, soprattutto “in considerazione della grave situazione in cui il settore si trova”. 
Con riguardo ad alcune richieste di chiarimento, occorre evidenziare come tale elemento economico di garanzia non deve essere corrisposto con la retribuzione di ottobre 2013. A tal proposito, va anzitutto osservato come l’accordo di rinnovo 20 febbraio 2010 facesse riferimento alla corresponsione dell’elemento economico di garanzia soltanto per l’anno 2012. Ciò è assolutamente comprensibile se si considera che il contratto collettivo allora rinnovato ha come scadenza il 30 aprile 2013 e che – al punto 12) del relativo articolo contrattuale –  si prevede che “in occasione del successivo rinnovo del c.c.n.l. turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi”.
Il prossimo rinnovo contrattuale dovrà quindi stabilire, tra l’altro, se la struttura su cui si basa il premio di risultato debba essere confermata o se alla stessa devono applicarsi dei correttivi: parimenti, il futuro rinnovo contrattuale dovrà disporre circa l’eventuale corresponsione dell’Elemento Economico di Garanzia per periodi successivi al 2012.
FONTE: Lavoro24