Con Accordo 25 novembre 2009, intercorso tra le Parti Sociali, Confindustria e Federmanager, è stata confermata la volontà di perseguire un ulteriore impulso al rafforzamento del FASI, anche attraverso un miglioramento complessivo delle prestazioni in favore degli iscritti.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato gli interventi che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2011 relativamente a:

a) Contribuzione: la contribuzione al Fondo è stata così elevata:

il contributo annuo a carico delle imprese, dovuto per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (articolo F del Regolamento) è pari ad € 1.664,00;

il contributo annuo a carico delle imprese per i dirigenti pensionati (articolo G del Regolamento) dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, è pari ad € 1.124,00;

il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in servizio iscritti o che si iscrivano al Fondo (articolo H del Regolamento) è pari ad € 844,00;

il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in pensione (articolo H del Regolamento) è pari ad € 1.012,00, fatta eccezione dei dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988, per i quali il suddetto contributo è pari ad € 928,00.

A – CONTRIBUZIONE

Con riferimento al sopracitato Accordo 25 novembre 2009, per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nonché agli articoli E, F, G, H e L del Regolamento in vigore, premesso che:

l’articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione dovuta trimestralmente;

il medesimo articolo E dispone, altresì, che il versamento delle quote trimestrali venga effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario;

espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento;

l’entità dei contributi da versare al FASI, per l’anno 2011, possono così riepilogarsi:

1) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio risultano iscritti o si iscrivano al FASI:

€ 416,00 trimestrali per l’assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, iscritto o che si iscriva al Fondo;

€ 281,00 trimestrali per l’assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall’iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse.

Relativamente al suddetto contributo trimestrale di € 281,00, dovuto dalle aziende per i dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), tale contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano, a partire dall’ 1.4.2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 351,25 (€ 281,00 + € 70,25 = € 351,25);

2) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio, già iscritti al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:

€ 416,00 trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI.

Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati di cui all’articolo G del Regolamento.

Il dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al FASI la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del FASI stesso.

Ulteriori ragguagli sono riportati sul sito Internet http://www.fasi.it/.

3) A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio NON risultano iscritti al FASI e per le quali non operino iniziative per i dirigenti pensionati comunque dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni per l’assistenza sanitaria, integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, i contributi da versare al FASI sono i seguenti:

€ 281,00 trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.

E’ opportuno rilevare a questo proposito che eventuali iniziative volte ad assistere i dirigenti pensionati devono avere carattere globale e ricomprendere, quindi, anche i pensionamenti avvenuti anteriormente agli accordi sindacali regolanti la materia.

Inoltre, anche per questa fattispecie, il contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano, a partire dall’ 1.4.2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 351,25 (€ 281,00 + € 70,25 = € 351,25);

4) A carico dei dirigenti

a) in servizio:

€ 211,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

€ 360,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo;

b) già in servizio ed iscritti al FASI, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:

€ 211,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

€ 360,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo.

Si ricorda che il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto, dalla retribuzione ovvero dalla indennità, da parte dell’azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto (art. H del Regolamento);

c) quota di ingresso (art. L del Regolamento)

La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.

La Quota di Ingresso è pari ad € 500,00 ed è dovuta:

dai dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;

dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;

dai dirigenti che si iscrivano al FASI, in caso di confluenza collettiva;

dai dirigenti all’estero che si iscrivano a sensi dell’articolo 2 lettera f) dello Statuto.

La Quota di Ingresso è maggiorata ad € 1.500,00 nei seguenti casi:

dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;

dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;

dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell’iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivano.

La quota di ingresso non è, invece, dovuta:

dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o dall’assunzione;

dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;

dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

B – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Infrazionabilità del contributo

L’articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale dovuta sia dalle aziende sia dagli iscritti.

Il criterio della infrazionabilità e della trimestralità si applica anche al contributo dovuto per l’assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento).

Espressa deroga al principio della infrazionabilità del contributo trimestrale delle aziende, riguardante l’assistenza ai dirigenti in servizio, nonché del contributo individuale, è prevista nel caso di nuova iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento.

Termini di versamento

Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre) con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.

Determinazione dell’entità del contributo trimestrale dovuto

Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini sopraindicati, l’importo di € 416,00 riferito al contributo a carico delle aziende e l’importo di € 211,00 riferito al contributo a carico del dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso.

A questo proposito è necessario che i dirigenti di nuova iscrizione comunichino all’azienda di appartenenza la propria adesione al Fondo, anche ai fini dell’autorizzazione alla trattenuta di cui sopra.

Nel caso di eventuali genitori a carico, pure iscritti, è necessario che il dirigente interessato segnali all’azienda tale situazione, autorizzando la trattenuta del contributo aggiuntivo dovuto. In questo caso l’azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l’importo di € 360,00 per ciascun genitore iscritto.

Si ricorda comunque che, all’atto della definizione dell’iscrizione di ciascun dirigente, viene inviata all’azienda conferma dell’avvenuta iscrizione, con l’indicazione dei contributi dovuti.

Inoltre, per ciascun dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall’iscrizione o meno al Fondo, le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini già indicati, l’importo di € 281,00; del tutto ininfluenti risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.

Si ricorda che tale contributo non è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità.

Contribuzione dovuta per iscrizioni nel corso del trimestre

Nell’ipotesi di dirigenti che si iscrivano per la prima volta al FASI nel corso del trimestre di calendario, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a € 138,67 (€ 416,00 : 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell’iscrizione, unitamente, dietro segnalazione ed autorizzazione dei dirigenti interessati, ai ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a € 70,33 (€ 211,00 : 3) e dell’eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto pari a € 120,00 (€ 360,00 : 3), nonché, se dovuta ai sensi dell’art. L del Regolamento, la quota di ingresso una tantum, da calcolare seguendo le indicazioni riportate al precedente capitolo A punto 4).

Modalità di versamento

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o la domiciliazione bancaria (RID). Il FASI non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti

Per i dettagli si rimanda ad una attenta lettura del seguente capitolo C.

D – RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati al precedente punto B), è applicato ai contributi stessi, a sensi dell’art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

Gennaio 2011