Dal 1° gennaio 2014 è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 292 del 13 dicembre 2013.
Subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti, è prevista la riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali. La misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.
Il provvedimento ha effetto anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dalla stessa data, per cui l’interesse dell’1% si applica alle prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2014.
Per maggiori informazioni vedi circolare n. 2 del 10 gennaio 2014