Disposizioni contributive 2014
In considerazione del fatto che l’anno 2013 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 e legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. legge di stabilità) destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione, la circolare n. 15 del 29 gennaio 2014 offre un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di sostegno all’occupazione e di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato, destinate a produrre effetti nel corso del 2014.
Circolare INPS n. 15 del 29/01/2014
OGGETTO: | Anno 2014. Sintesi delle principali disposizioni in materia di sostegno all’occupazione e di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato. |
SOMMARIO: | Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2014. |
L’anno 2013 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 27 dicembre 2013, n. 147[1] – cd. legge di stabilità e DL 23 dicembre 2013, n. 145[2]) che sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2014.
1). Disposizioni in materia contributiva.
1.1) Contributo IVS.
Nessuna variazione è prevista per l’anno 2014 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge. Ricordiamo, peraltro, che il percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997[3], si è concluso nel 2013.
1.2) FPLD per la generalità delle aziende agricole.
Nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.
Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente – nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2014, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,10%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
1.3) FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale[4] ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1 comma 769 della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2014, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30 %, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
1.4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2014 per gli operai agricoli dipendenti.
Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto d
all’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione | Misura |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250 |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185 |
1.5) Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2014.
Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, c. 45 della legge di stabilità 2011, sono – infatti – a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.
Territori | Misura agevolazione D.L. | Dovuto |
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) | – | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
1.6) Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, della legge n. 413/1984).
L’art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell’articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del Codice della Navigazione), l’aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all’art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997[5].
Per l’anno 2014, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,80%, di cui 9,19% a carico del marittimo.
1.7) Allineamento graduale dell’aliquota contributiva ASpI.
Come noto, l’art. 2, c. 27, della legge 92/2012 prevede, per determinate categorie di lavoratori[6], un allineamento graduale all’aliquota contributiva ASpI, subordinato all’emanazione di apposito DM, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per il quadriennio 2013 – 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
Analogamente, nel citato DM, potrà disporsi un graduale allineamento del contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,6 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.
In applicazione della disposizione di cui trattasi, con riferimento all’anno 2013, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 71253 del 25/1/2013[7].
Alla data di pubblicazione della presente circolare, il previsto decreto ministeriale per l’anno in corso non è ancora stato reso noto. Nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal citato riallineamento, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2014 (0,52% + 0,12%) dalla norma suindicata, fermo restando che l’Istituto richiedererà la contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato.
2) Disposizioni in favore dell’occupazione.
2.1) Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Modificando l’articolo 2, c. 30 della legge n. 92/12, l’articolo 1, c. 135 della legge di stabilità 2014 prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,4%, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine avvenute a far tempo dal 1 gennaio 2014.
Ricordiamo che la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine. In tale ultimo caso, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30 della legge di riforma del mercato del lavoro[8].
Riguardo alle modalità di recupero del contributo, resta confermata la prassi in uso[9].
2.2) Misure in favore di disoccupati.
L’articolo 1, c. 187 della legge n. 147/2013 contiene una previsione in favore dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Apportando una modifica all’articolo 9, c. 3ter del DL 20 maggio 1993, n. 148 (L.236/1993) , viene stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere, oltre che misure di sostegno al reddito, anche incentivi per favorire l’occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.
2.3) Incentivo in favore dei servizi di “call center”.
Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di “call center”, l’articolo 1, c. 22 della legge di stabilità prevede una specifica misura in favore delle aziende che, entro le scadenze previste, hanno attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per i predetti lavoratori, ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso un particolare incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
Le modalità attuative di questa disposizione, ivi incluse le modalità di interruzione dell’incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato, saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sulla materia, quindi, saranno fornite successive istruzioni.
3) Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.
Tra i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità 2014 ha esteso all’anno in corso la possibilità di alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali.
L’articolo 1, c. 183 ha previsto – per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, per cui sono stati stanziati 40 milioni di euro.
Con il medesimo comma, sono state altresì confermate le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, c. 1, del DL 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. A tal fine, sono destinati 50 milioni di euro.
Inoltre, è stata implementata la dotazione in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014. In particolare, il comma 184, destina, per il corrente anno, una somma fino a 30 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
Prorogata, per l’anno 2014, ma con una diminuzione della misura rispetto agli anni precedenti, la disposizione che prevede l’aumento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984.
Il comma 186 dell’articolo 1, ha infatti previsto che, per il 2014, il citato trattamento venga aumentato nella misura del 10 per cento[10] della retribuzione persa. Per il suddetto intervento – introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (L. 102/2009) e successivamente più volte prorogato – sono stati stanziati 50 milioni di euro.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014, valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G706” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio.
Ai fini dell’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603).
4. Altre disposizioni.
4.1 Fondi di solidarietà ex lege n. 92/2012.
La legge di stabilità 2014 è intervenuta anche su alcuni aspetti che riguardano la disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge di riforma del mercato del lavoro.
Le disposizioni introdotte riguardano, in particolare:
a) la soppressione del termine del 31 ottobre 2013 precedentemente stabilito per:
- la stipula degli accordi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- l’adattamento delle fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali per i settori interessati (art. 3, c. 14);
- l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
b) l’implementazione delle finalità dei Fondi settoriali, che possono anche assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) alcuni aspetti della disciplina del Fondo di solidarietà residuale (art. 3, c. 19), tra cui – nelle more dell’emanazione del previsto decreto costitutivo – la fissazione, dal 1 gennaio 2014, nella misura dello 0,50%, dell’aliquota di finanziamento.
Attraverso un’integrazione alla legge 92/12, operata dal comma 185 della legge 147/2013[11], viene quindi disposto che, laddove al 1 gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali ex art.3, c. 4 della legge di riforma del mercato del lavoro, l’obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale è sospeso, con decreto interministeriale (Lavoro-Economia), fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014.
Si rileva, altresì, che l’articolo 13, c. 22 del DL 23 dicembre 2013, n. 145, sopprimendo la previsione contenuta nell’articolo 3, c. 47, lettera c), della legge n. 92/2012, rende nulla l’abrogazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito del personale del settore del trasporto aereo, prevista per il 1 gennaio 2014.
Sull’intera materia relativa ai Fondi di solidarietà saranno fornite successive specifiche istruzioni.
4.2 Nuovi regolamenti sugli aiuti minori “de minimis”.
I regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013[12], entrambi entrati in vigore in data 1 gennaio 2014, hanno modificato la normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, in sostituzione delle precedenti disposizioni esistenti (regolamenti CE n. 1998/2006 e 1535/2007).
Il regolamento n. 1407/2013 costituisce la normativa generale in materia di aiuti “de minimis” e ricomprende tutti gli aiuti concessi ad imprese ad esclusione di quelle soggette a regolamentazione specifica.
Il regolamento n. 1408/2013 disciplina, invece, le condizioni di ammissibilità degli aiuti “de minimis” per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel merito degli elementi di novità introdotti dai due regolamenti comunitari, si segnala:
- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;
- l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’art. 2 comma 2 dei Regolamenti 1407 e 1408/2013.
A tal fine, viene specificato, con identico contenuto in entrambi i regolamenti, che:
“Ai fini del presente regolamento, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ai sensi del Reg. 1407/2013.
Il Reg. n.1408/2013 – relativo agli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
I nuovi contenuti dei regolamenti “de minimis” avranno incidenza su tutte le disposizioni in cui, ai fini dell’accesso a particolari misure, la legge e/o la prassi postulano il rispetto della disciplina sugli aiuti minori “de minimis” (a titolo di esempio lo sgravio in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016 da aziende fino a 9 addetti, ex art. 22 della legge n. 183/2011[13]; l’incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti destinatari/fruitori dell’indennità ASpI, ex articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013[14]).
La materia sarà oggetto di successivi specifici chiarimenti.
5) Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2013 in misura pari allo 0,27%, a far tempo dall’anno in corso è stabilito – per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,28%[15].
6) Disposizioni in materia di sgravi.
6.1) Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.
In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, va osservato che l’articolo 10, c. 2, del DL 31 agosto 2013, n. 102 (L. 28 ottobre 2013, n. 124), ha previsto che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall’anno 2014, come rideterminate ai sensi dell’articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228[16], si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente. A decorrere dall’anno in corso, il decreto attuativo – utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente – è emanato entro il mese di febbraio.
Sulla materia potranno essere fornite maggiori precisazioni dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.
6.2) Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.
Si ricorda che, l’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 ha rimodulato la misura dei benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30[17].
Per l’anno 2014, la percentuale di sgravio è la stessa di quella prevista per il 2013, ossia 63,2%.
7) Fondo di Tesoreria. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi.
Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, è previsto[18] che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente.
In più occasioni è stato ribadito che il riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.
A dicembre 2013, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato in misura pari a 1,922535%.
Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (1,92%).
8) Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Continuerà a trovare applicazione, anche durante il corrente anno, il contributo di solidarietà – introdotto dall’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 – a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Per la sua gestione, si richiamano i contenuti della circolare n. 99/2012 e del messaggio n. 16058 del 4/10/2012.
9) Riscossione dei contributi e erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema.
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2014, l’Istituto riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana; riscuote, inoltre, i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.
Per i connessi profili gestionali e operativi si rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 179/2013.
10) Esclusione, per l’anno 2014, dell’indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi.
L’articolo 13, c. 19 del DL 145/2013 ha disposto – limitatamente all’anno 2014 -l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi, mantenendo, tuttavia, l’incidenza di dette indennità, nella misura del 50%, sulla determinazione della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sul fronte pensionistico dei lavoratori interessati.
Sulla materia saranno fornite prossimamente specifiche indicazioni.
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