Stava tornando dalla palestra dove era addetta alle pulizie. Dall’Istituto un indennizzo di 10mila euro per il danno biologico subìto. L’avvocato generale La Peccerella: “I rischi tutelati dalla legge attengono a tutte le condizioni di percorrenza del tragitto, e non solo a quelle legate alla circolazione stradale”

MILANO – L’Inail ha riconosciuto l’infortunio in itinere a una donna straniera, poco meno che quarantenne, violentata a Milano mentre usciva dalla palestra dove lavorava come addetta alle pulizie. La vittima stava rincasando quando, nel tragitto, venne aggredita e stuprata da uno sconosciuto: un’esperienza terribile che si è tradotta, successivamente, nella manifestazione di ripetute crisi di panico e di uno stato crescente di depressione tali da rendere necessario il ricorso alla psicoterapia. L’Istituto – oltre all’indennizzo delle giornate di assenza giustificata dal luogo di lavoro – ha versato alla donna 10mila euro a seguito del danno biologico subìto: non solo quello all’integrità fisica, ma anche per le gravi conseguenze di carattere psico-emotivo.

Il caso è una declinazione del principio generale disciplinato dal dlgs n. 38/2000. “Non si tratta del primo caso di infortunio in itinere riconosciuto dall’Inail in relazione a una donna lavoratrice vittima di stupro, un episodio analogo è stato indennizzato di recente dalla Sede di Brescia – afferma l’avvocato generale dell’Istituto, Luigi La Peccerella – Da un punto di vista strettamente giuridico tale riconoscimento rappresenta una declinazione del principio generale relativo agli infortuni in itinere disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000, che tutela il lavoratore contro tutti i rischi legati alla strada, durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa”.

Escluse dalle tutele solo le situazioni riconducibili a ipotesi di ‘rischio elettivo’. Secondo quanto disposto dal legislatore, si definisce ‘infortunio in itinere’ l’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”. In tale accezione sono ricomprese nella tutela tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato “necessitato”, su percorsi misti), se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative. Vengono escluse, invece, solo le situazioni che possono essere ricondotte a ipotesi di ‘rischio elettivo’: per esempio, l’uso non necessitato del mezzo privato, le interruzioni o le deviazioni del normale percorso anch’esse non necessitate, oppure condotte colpevoli quali l’abuso di alcolici, ecc.

Già riconosciuto come infortunio in itinere un caso di rapina. “Di solito si tende a considerare gli infortuni in itinere solo in relazione ai rischi connessi alla circolazione dei veicoli, ma in realtà tale categoria è ovviamente assai più estesa e riguarda tutto ciò che attiene le condizioni di percorrenza del tragitto – aggiunge La Peccerella – Pertanto, rientrano nelle tutele previste dalla legge anche il pericolo di subire un’aggressione o una violenza nel caso una persona, nel tragitto per tornare a casa dal proprio luogo di lavoro, debba necessariamente percorrere una strada isolata. Proprio in virtù di questo stesso principio è stato, recentemente, riconosciuto come infortunio in itinere anche un episodio di rapina di cui è stato vittima un lavoratore”.

Fonte: inail.it